Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09313/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da 106 ordinanze-ingiunzioni emesse da una Provincia per plurime violazioni dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/1997, contestate a una società e al suo legale rappresentante per trasporto di rifiuti non pericolosi con formulari di identificazione ritenuti incompleti o inesatti perché privi dell'indicazione del peso. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e annullato le sanzioni, ritenendo che l'obbligo di compilazione del formulario non sussistesse quando il trasporto non eccedeva 30 kg e valorizzando prove testimoniali secondo cui l'omissione dell'indicazione del peso era prassi interna per trasporti inferiori a tale soglia. La Provincia ricorre per cassazione con tre motivi: con il secondo deduce violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/1997 per errore di sussunzione, sostenendo che la soglia dei 30 kg va riferita al quantitativo giornaliero complessivo trasportato dal produttore dei rifiuti e non al singolo trasporto; con il terzo deduce nullità della motivazione per apparenza/manifesta illogicità, perché la sentenza d'appello avrebbe collegato in modo incongruo l'assenza di traffico illecito o di rifiuti pericolosi a una fattispecie che riguardava invece la sola incompletezza del formulario; il primo motivo, relativo all'ammissione della prova testimoniale in appello, viene dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame delle prove e della vicenda, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma il principio secondo cui l'esenzione dall'obbligo di compilare il formulario prevista dall'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22/1997 opera solo se il trasporto giornaliero complessivo non supera 30 kg, sicché il limite non va riferito al singolo trasporto o al singolo formulario. Inoltre, reputa la motivazione della sentenza d'appello perplessa e oggettivamente inidonea a giustificare la decisione, poiché aveva introdotto argomenti estranei alla norma sanzionatoria contestata.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 22 del 1997

    Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto di rifiuti con indicazione dei dati previsti dal comma 1; l'esenzione del comma 4 vale solo per i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore che, complessivamente nella giornata, non superino 30 kg o 30 litri.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di sussunzione è censurabile in cassazione quando il fatto concreto è ricondotto a una norma non pertinente o quando dalla norma si traggono conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile integra una nullità processuale deducibile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il provvedimento deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua totale mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo non meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 23, comma 6, L. n. 689 del 1981

    Richiamato nel ricorso quale disciplina del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative; nel caso concreto il primo motivo è assorbito e non viene esaminato nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo assorbito, in relazione all'ammissione di prova testimoniale in appello; la Corte non si pronuncia sul punto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale applicato in cassazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 22/1997 e D.M. 1.4.1988, n. 145

    La disciplina va letta in modo coordinato ai fini della tenuta e compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di sussunzione ricorre quando il giudice di merito applica una norma astratta non pertinente al fatto accertato, oppure quando trae dalla norma conseguenze incompatibili con la sua corretta portata precettiva.
  • L'esenzione da un obbligo formale previsto per il trasporto di rifiuti va interpretata restrittivamente e secondo il dato letterale: se la norma collega il limite quantitativo alla giornata, il parametro non può essere spostato sul singolo trasporto o sul singolo documento.
  • La motivazione è nulla quando, pur esistendo formalmente, è perplessa, incomprensibile o costruita su argomenti estranei alla fattispecie normativa applicabile.
  • In sede di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice deve verificare in concreto i presupposti di fatto della violazione contestata, senza desumere l'esclusione dell'illecito da elementi generici o non riferibili alla soglia normativamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.