Sentenza n. 142/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di sospensione del 15.01.2022, dell’invito alla vaccinazione e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio per mancata vaccinazione anti SARS-CoV-2 e precedente invito alla vaccinazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio disposta ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, deducendo, anzitutto, violazione di legge, eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che una consulenza di genetica medica dimostrasse la pericolosità della vaccinazione per la propria salute e che l'amministrazione non avesse esaminato tale documentazione. Ha inoltre dedotto l'inesigibilità della vaccinazione poiché si trovava in malattia per una patologia derivante da causa di servizio. In subordine, ha denunciato la nullità del provvedimento per carenza di potere in astratto del dirigente firmatario, sostenendo che la disciplina avrebbe attribuito ai dirigenti il solo compito di accertare l'inadempimento, senza conferire loro il potere di incidere sullo status giuridico dei dipendenti, materia asseritamente riservata alla legge. Nel corso del giudizio ha anche sostenuto che l'obbligo vaccinale non sarebbe stato esteso al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il ricorso è stato notificato e depositato nel marzo 2022; la domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza non appellata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la disciplina introdotta dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24/2022 aveva eliminato la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, facendo cessare immediatamente il relativo effetto sospensivo, mentre l'obbligo vaccinale era comunque venuto meno dal 15 giugno 2022. Il ricorrente non aveva proposto domande risarcitorie o di condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite. L'inciso relativo alla non utilità del periodo di sospensione ai fini previdenziali, dell'anzianità, degli scatti, dell'avanzamento e del congedo ordinario è stato ritenuto un mero avviso, privo di effetti giuridici autonomi in assenza di ulteriori atti applicativi. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Le generiche allegazioni sui rischi vaccinali non erano supportate da un certificato di esenzione rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo le modalità previste dalla disciplina sanitaria. L'obbligo vaccinale era riferito all'appartenenza alla categoria del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e non era subordinato all'effettivo svolgimento del servizio; la malattia, il congedo o l'aspettativa per infermità non escludevano pertanto l'obbligo, salvo il caso di specifiche condizioni cliniche documentate e certificate secondo l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. È stata respinta anche la censura relativa alla competenza, poiché la sospensione era stata adottata dal dirigente responsabile della struttura, legittimato dall'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021. Il richiamo al d.P.R. n. 737/1981 è stato ritenuto inconferente, trattandosi di disciplina del procedimento disciplinare, mentre la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non aveva natura sanzionatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2
L'obbligo vaccinale ammette deroghe solo in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e certificate dai soggetti sanitari abilitati; allegazioni generiche o documentazione non accompagnata dal prescritto certificato non sono sufficienti.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
sospensione dall'attività lavorativa dei dipendenti che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022
Nella versione applicabile ratione temporis, la disposizione imponeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e attribuiva al dirigente responsabile della struttura il potere di disporre la sospensione dal servizio, misura priva di natura sanzionatoria.
art. 8, comma 4, d.l. n. 24/2022
Ha trasferito la disciplina dell'obbligo vaccinale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico all'art. 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021, eliminando la sospensione dal servizio per l'inadempimento; la soppressione ha fatto cessare immediatamente gli effetti sospensivi dei provvedimenti già adottati.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 4-ter.1 d.l. n. 44/2021
Ha mantenuto l'obbligo vaccinale per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico fino al 15 giugno 2022, senza conservare la sospensione dal servizio quale conseguenza dell'inadempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione degli effetti lesivi di un provvedimento di sospensione dal servizio determina l'improcedibilità dell'azione di annullamento per carenza sopravvenuta di interesse, quando il ricorrente non abbia formulato domande risarcitorie o restitutorie e gli ulteriori effetti indicati nell'atto non abbiano autonoma efficacia giuridica in assenza di successivi atti applicativi.
- L'obbligo vaccinale previsto per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è collegato all'appartenenza dell'interessato alla categoria individuata dal legislatore e non all'effettivo e attuale svolgimento del servizio; la malattia, il congedo o l'aspettativa per infermità non lo escludono automaticamente.
- La deroga all'obbligo vaccinale per motivi di salute richiede specifiche condizioni cliniche documentate e certificate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore secondo le modalità stabilite dalla disciplina sanitaria; mere allegazioni di pericolosità o documentazione priva della certificazione richiesta non sono sufficienti.
- La sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, prevista dalla disciplina emergenziale, costituisce una misura non sanzionatoria e non rientra nel procedimento disciplinare previsto per il personale della Polizia di Stato; il potere di adottarla spettava al dirigente responsabile della struttura nei limiti della previsione legislativa.
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