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Risoluzione

Risoluzione n. 258 del 20/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene che gli spettacoli di falconeria possano rientrare tra le "rievocazioni storiche" della Tabella C, n. 3, DPR 633/1972, quando siano svolti con connotazione medievale e storico-scientifica. In tal caso si applica l’IVA ex art. 74-quater e gli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso.

Spettacoli di falconeria come rievocazioni storiche ai fini IVA

Spettacoli di falconeria e qualificazione IVA

La risoluzione esamina il trattamento tributario degli spettacoli di falconeria ai fini IVA, su richiesta della SIAE. Il tema centrale è stabilire se tali manifestazioni possano essere considerate "rievocazioni storiche" e quindi ricondotte al n. 3 della Tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito posto dalla SIAE

La SIAE chiede di conoscere il regime tributario applicabile agli spettacoli di falconeria e, in particolare, se essi possano rientrare tra le rievocazioni storiche previste dalla Tabella C del DPR n. 633 del 1972.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la SIAE, gli spettacoli di falconeria possono essere qualificati come rievocazioni storiche solo quando siano realizzati con elementi tipici dell’epoca medievale, come:

  • costumi d’epoca;
  • musiche coeve;
  • allestimenti coerenti con il contesto storico rievocato.

Inquadramento normativo

L’Agenzia ricorda che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le prestazioni di servizi relative alle attività di spettacolo sono elencate nella Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972. Tali prestazioni, ai fini IVA, sono disciplinate dall’articolo 74-quater del medesimo DPR.

Valutazione delle caratteristiche degli spettacoli di falconeria

Gli spettacoli di falconeria non sono espressamente indicati nella Tabella C. Occorre quindi verificarne gli elementi caratterizzanti per capire se possano essere ricondotti a una delle attività elencate.

L’Agenzia descrive queste manifestazioni come esibizioni in cui i falconieri:

  • mostrano al pubblico le capacità acrobatiche e venatorie dei rapaci ammaestrati;
  • illustrano caratteristiche e habitat delle diverse specie animali;
  • indossano normalmente abiti d’epoca;
  • accompagnano le esibizioni con musica medievale;
  • narrano la storia dell’antica tecnica venatoria;
  • allestiscono battute di caccia dimostrative per celebrare e rievocare le origini della falconeria.

Secondo il documento, non si tratta di semplici dimostrazioni di volo di rapaci, ma di vere manifestazioni spettacolistiche, con riproposizione dell’antica arte venatoria in un contesto ambientale ricostruito e con contenuti storici e scientifici.

Riconduzione alle rievocazioni storiche

La Tabella C, n. 3, include tra le prestazioni spettacolistiche i:

  • corsi mascherati o in costume;
  • rievocazioni storiche;
  • giostre e manifestazioni similari.

L’Agenzia conclude che gli spettacoli di falconeria possono essere ricondotti alle "rievocazioni storiche" quando si svolgano con le peculiari modalità descritte, in particolare:

  • utilizzo di abiti e costumi medievali;
  • impiego di accompagnamento musicale con strumenti d’epoca;
  • esposizione storica sulle origini della tecnica venatoria;
  • ricostruzione di un contesto ambientale coerente con l’epoca rievocata.

Effetti fiscali e certificazione dei corrispettivi

Quando qualificati come rievocazioni storiche, gli spettacoli di falconeria sono assoggettabili a IVA ai sensi dell’articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972. Inoltre, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti mediante rilascio di un titolo di accesso emesso con:

  • appositi apparecchi misuratori fiscali; oppure
  • biglietterie automatizzate.

Il documento richiama, per tali modalità, il decreto 13 luglio 2000 e i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 3 agosto 2004.

Ambito della risposta

La risposta viene resa nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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