Risoluzione n. 256 del 20/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’art. 36, comma 7-bis, del D.L. n. 223/2006 non si applica alla società di leasing che concede l’immobile in locazione finanziaria, perché per tale soggetto l’immobile rappresenta un credito verso l’utilizzatore e non un bene strumentale. La disciplina opera invece per proprietario e utilizzatore del fabbricato, e, nei contratti di locazione operativa o comodato, per il proprietario dell’immobile.
Trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati e applicabilità alle società di leasing
Trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’articolo 36, commi 7, 7-bis e 8, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, con specifico riferimento al trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati. Il tema riguarda in particolare la rilevanza fiscale della quota riferibile al terreno sia nel caso di acquisizione in proprietà sia nel caso di acquisizione in leasing di fabbricati strumentali.
Quesito posto
L’istante chiede se la disciplina prevista dalla norma citata sia applicabile anche alle società di leasing che concedono immobili in locazione finanziaria. Il quesito nasce dal dubbio se tali società possano essere ricomprese nell’ambito soggettivo della disposizione, dato che gli immobili costituiscono l’oggetto della loro attività caratteristica.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo l’istante, la disciplina non dovrebbe applicarsi alle società di leasing, poiché per esse gli immobili non rappresentano beni strumentali ma l’oggetto proprio dell’attività d’impresa. A sostegno di questa lettura viene richiamata la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007, interpretata nel senso che la normativa riguarda solo chi utilizza o possiede il bene come strumento dell’attività.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che il comma 7-bis dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 estende l’irrilevanza fiscale prevista dal comma 7, relativa alle quote di ammortamento dei terreni acquistati in proprietà, anche alla parte di quota capitale riferibile al terreno nel caso di acquisizione in leasing di fabbricati strumentali.
La ratio della norma, come già chiarito dalla circolare n. 1/E del 2007, è quella di rendere omogeneo il trattamento fiscale:
- del costo sostenuto per l’acquisizione di un fabbricato in proprietà;
- dei canoni di leasing relativi al medesimo fabbricato, limitatamente alla quota riferibile al terreno.
In questa prospettiva, l’equivalenza voluta dal legislatore si realizza tra il proprietario e l’utilizzatore dell’immobile, ai quali viene riconosciuto il medesimo trattamento fiscale.
Esclusione delle società di leasing
La risoluzione afferma espressamente che le disposizioni in esame non si applicano alla società di leasing che concede l’immobile in locazione finanziaria. La motivazione è che, per tale soggetto, l’immobile non costituisce un bene strumentale, bensì sostanzialmente un credito vantato nei confronti dell’utilizzatore. Di conseguenza, manca il presupposto per applicare la disciplina relativa ai terreni su cui insistono i fabbricati.
Precisazione su locazione operativa e comodato
La risoluzione richiama infine il diverso caso dei contratti di locazione operativa o di comodato. In tali ipotesi, le disposizioni trovano applicazione nei confronti del proprietario dell’immobile, il quale deve determinare il valore ammortizzabile del fabbricato tenendo conto del concreto utilizzo da parte dell’utilizzatore, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/E del 2007.
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