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Risoluzione

Risoluzione n. 263 del 21/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i provvedimenti ex art. 306 c.p.c. che dichiarano l’estinzione del processo per rinuncia agli atti non sono soggetti a registrazione in termine fisso, anche se liquidano le spese processuali. L’istanza è dichiarata inammissibile come interpello, ma la questione viene comunque esaminata nel merito.

Obbligo di registrazione delle ordinanze di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti

Ordinanza di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e registrazione

La risoluzione riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l’estinzione del processo a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. Il tema centrale è stabilire se tali ordinanze debbano essere registrate e se la presenza della liquidazione delle spese processuali modifichi il regime fiscale applicabile.

Quesito posto dal Tribunale

Il Tribunale richiedente domanda quale sia il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, dei provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice quando l’attore rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia è accettata dalla parte interessata alla prosecuzione. Chiede inoltre se vi sia una disciplina diversa nel caso in cui il provvedimento contenga anche la liquidazione delle spese a carico del rinunciante.

Posizione del contribuente

L’istante sostiene che i provvedimenti con cui viene dichiarato estinto il processo per rinuncia agli atti non sarebbero soggetti a registrazione, poiché privi di carattere decisorio. La tesi è quindi quella dell’irrilevanza fiscale dell’ordinanza di estinzione.

Valutazione preliminare dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate rileva anzitutto che l’istanza è inammissibile come interpello, perché non rispetta i requisiti previsti dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 3 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, comma 1, lettere b) e d). Nonostante ciò, ritiene opportuno esaminare ugualmente la questione nel merito, qualificando il parere come attività di consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricostruisce il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari richiamando:

  • l’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui sono soggetti a imposta gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
  • l’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, che elenca in modo tassativo gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso e ne individua la relativa imposta.

Dalla struttura di tali norme l’Agenzia desume che non tutti i provvedimenti giudiziari siano assoggettati a registrazione, ma solo quelli che intervengono sul merito del giudizio e incidono concretamente sulla situazione giuridica delle parti.

Esclusione delle ordinanze di estinzione ex art. 306 c.p.c.

Secondo l’orientamento richiamato dall’Agenzia, gli atti processuali che, ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., dichiarano l’estinzione del processo non rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 37 TUR e 8 della Tariffa. La motivazione risiede nel fatto che tali provvedimenti non definiscono il merito della controversia né producono effetti decisori sulla posizione giuridica delle parti.

La rinuncia agli atti del giudizio viene descritta come l’espressa dichiarazione della parte che ha promosso l’azione di voler porre fine al processo senza giungere a una pronuncia definitoria. Di conseguenza, i relativi provvedimenti di estinzione hanno natura meramente procedurale e non sono idonei a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali.

Effetti della liquidazione delle spese

L’Agenzia esamina anche l’ipotesi in cui l’ordinanza di estinzione contenga, ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c., la liquidazione delle spese processuali a carico del rinunciante. Tale circostanza non modifica la natura del provvedimento, che resta meramente procedurale e non acquisisce contenuto definitorio.

In particolare, la liquidazione delle spese effettuata dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile non incide sulla conclusione principale: anche in presenza di tale statuizione, il provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio non è soggetto a registrazione.

Conclusione dell’Agenzia

La risposta finale è che i provvedimenti giudiziali ex art. 306 c.p.c. che dichiarano l’estinzione del processo per rinuncia agli atti non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Tale conclusione vale anche quando l’ordinanza liquida le spese processuali, poiché ciò non trasforma il provvedimento in un atto decisorio o definitorio del giudizio.

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