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Risoluzione

Risoluzione n. 261 del 21/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per le pensioni corrisposte a soggetti non residenti, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF va individuata in base al domicilio fiscale del percettore e, per tali redditi, coincide con il comune di Roma, sede legale dell’INPDAP. La prova della residenza fiscale estera deve essere fornita tramite certificazione dell’autorità fiscale straniera, non con autocertificazione.

Addizionale comunale IRPEF sulle pensioni a non residenti

Addizionale comunale IRPEF sulle pensioni corrisposte a non residenti

La Risoluzione n. 261 del 21 settembre 2007 affronta il criterio di applicazione dell’addizionale comunale IRPEF sulle pensioni pagate dall’INPDAP a soggetti residenti all’estero. Il documento chiarisce anche quale prova sia necessaria per attestare la residenza fiscale in uno Stato estero.

Quesito posto dall’INPDAP

L’INPDAP rappresenta di erogare pensioni anche a soggetti non residenti in Italia e chiede di sapere:

  • quale aliquota dell’addizionale comunale IRPEF debba essere applicata ai pensionati non residenti;
  • se rilevi il luogo di riscossione della pensione in Italia o all’estero;
  • se la residenza fiscale estera possa essere dimostrata con autocertificazione oppure debba essere certificata dall’autorità fiscale estera competente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante proponeva una distinzione tra:

  • pensioni riscosse direttamente in Italia, per le quali riteneva applicabile l’aliquota del comune in cui la pensione veniva riscossa, poiché le pratiche erano gestite dalle strutture periferiche INPDAP;
  • pensioni pagate all’estero, per le quali sosteneva che dovesse applicarsi l’aliquota del comune di Roma, in quanto i pagamenti esteri erano accentrati presso una sede territoriale INPDAP di Roma.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, secondo cui l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce;
  • l’art. 58, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che per le persone fisiche non residenti individua il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato;
  • l’art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR, che consente di individuare, per i redditi corrisposti a non residenti, il luogo di produzione del reddito in base alla sede legale dell’ente erogante.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia stabilisce che, per determinare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF applicabile alle pensioni erogate a persone fisiche non residenti, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del percettore, individuato secondo l’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel caso delle pensioni corrisposte a non residenti:

  • il reddito si considera prodotto nel comune in cui è ubicata la sede legale dell’ente erogante, cioè l’INPDAP;
  • pertanto l’aliquota da applicare è quella del comune di Roma;
  • non assume rilievo il fatto che il pensionato riscuota la pensione tramite accredito su conto corrente bancario o postale situato in altro comune, oppure tramite procuratore domiciliato altrove.

Condizione di applicabilità della soluzione

La conclusione vale solo a condizione che la pensione sia:

  • l’unico reddito prodotto in Italia dal pensionato non residente, oppure
  • il reddito di importo maggiore tra quelli prodotti in Italia.

Per consentire al sostituto d’imposta di verificare questa condizione, il contribuente deve rilasciare una dichiarazione sulla propria situazione reddituale in Italia, con indicazione specifica:

  • del comune di produzione dei redditi;
  • dell’ammontare dei redditi prodotti.

Prova della residenza fiscale estera

Quanto alla dimostrazione della residenza fiscale in uno Stato estero, l’Agenzia afferma che la prova deve essere fornita mediante:

  • una certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera.

Non viene quindi ritenuta sufficiente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 per questo specifico profilo.

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