Risoluzione n. 262 del 21/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina la richiesta di Alfa di disapplicare le norme CFC e sulla tassazione dei dividendi esteri, relative alla partecipazione del 49% in Beta (Malesia). Pur rilevando che la società estera ha avuto utili e un’imposizione in alcuni anni superiore al 27%, l’Agenzia conclude che l’istanza è inammissibile perché mira sostanzialmente a contestare l’inclusione della Malesia nella black list, scelta non sindacabile in interpello.
Istanza di interpello sulla disapplicazione della disciplina CFC per partecipazione in società residente in Malesia
Istanza di interpello sulla disapplicazione della disciplina CFC e sulla tassazione dei dividendi esteri
Il documento contiene la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa a un’istanza di interpello presentata da Alfa, società italiana partecipante al 49% in Beta, società malese. L’istanza chiede la disapplicazione della disciplina CFC di cui agli articoli 168 e 89, comma 3, TUIR, sostenendo che sussistano i requisiti dell’articolo 167, comma 5, lettera b), TUIR.
Contesto fattuale e posizione della società istante
Alfa opera nella produzione e commercializzazione di valvole di regolazione nel settore energetico. Nel 1999 ha acquisito il 49% di Beta, società costituita nel 1982 in Malesia e residente in tale Stato, che svolge attività di distribuzione di valvole nel medesimo settore.
La scelta della joint venture con imprenditori malesi, anziché la costituzione di una controllata diretta, viene ricondotta dalla società istante alle regole locali, che richiedono che il 51% delle società operanti nel settore sia detenuto da soggetti residenti.
Ragioni addotte per la disapplicazione della normativa CFC
Alfa sostiene che Beta sarebbe soggetta a un livello di tassazione effettiva superiore al 27% dell’utile lordo e richiama la risoluzione n. 63 del 28 marzo 2007, affermando che tale livello di imposizione integrerebbe il presupposto richiesto dall’articolo 167, comma 5, lettera b), TUIR.
Secondo l’istante:
- la tassazione dell’utile lordo di Beta sarebbe stata superiore al 27% in tutti gli anni, salvo il 1999;
- nel 1999 Beta non avrebbe pagato imposte per effetto di un provvedimento locale straordinario e generale che esentava i redditi prodotti in quell’anno;
- tale esenzione non avrebbe inciso sulla localizzazione del reddito, né dimostrerebbe un utilizzo elusivo della struttura societaria;
- l’investimento è stato mantenuto negli anni successivi, nei quali il carico tributario non sarebbe assimilabile a quello di un paradiso fiscale.
Argomentazioni sulla tassazione dei dividendi e sul regime dei redditi distribuiti
Alfa ritiene inoltre irrilevante l’esenzione del 1999 ai fini dell’articolo 89, comma 3, TUIR. La disciplina, secondo l’istante, mira a contrastare l’importazione in Italia di utili maturati in regimi fiscali privilegiati, ma nel caso concreto l’utile del 1999 non figurerebbe più tra le riserve distribuibili di Beta.
La società afferma che tali utili sono stati:
- in parte distribuiti ai soci sotto forma di dividendi;
- in parte utilizzati per coprire perdite della collegata negli esercizi 1998 e 2000.
Viene anche sottolineato che il sistema societario malese sarebbe analogo a quello italiano, poiché fondato sul principio di derivazione del reddito dal bilancio d’esercizio. Infine, Alfa ribadisce che l’operazione è stata dettata da esigenze commerciali e non da finalità elusive.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva preliminarmente che la Malesia è inclusa tra gli Stati a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 21 novembre 2001, n. 429, c.d. black list.
Ricorda quindi che, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, TUIR, richiamato dall’articolo 168, la disciplina CFC non si applica se il soggetto residente dimostra alternativamente che:
- la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come attività principale, nello Stato di insediamento;
- dalle partecipazioni non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Dalla documentazione esaminata risultano:
- bilanci certificati di Gamma per gli esercizi 1999 e 2000 e di Beta, già Gamma, per gli esercizi 2001-2006, dai quali emerge un andamento di utili crescenti;
- attestazione della società di revisione relativa agli esercizi 2004 e 2005, dalla quale risulta un’aliquota effettiva superiore al 27% sull’utile prodotto;
- certificazione della distribuzione dei dividendi 2005 e 2006, che dimostra il rimpatrio degli utili spettanti ad Alfa.
Motivi dell’inammissibilità dell’istanza
L’Agenzia ritiene che la richiesta sia fondata quasi esclusivamente sulla prova di un’imposizione effettiva del reddito della collegata pari o superiore al 27% dell’utile lordo. Tuttavia, precisa che l’interpretazione proposta da Alfa della risoluzione n. 63/2007 non è corretta.
Secondo l’Amministrazione, in quella risoluzione il rilievo era stato attribuito a una pluralità di circostanze di fatto, che insieme dimostravano l’assenza dell’effetto di localizzazione dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata. In particolare, assumeva rilievo il fatto che i redditi di una società localizzata in un Paese black list fossero distribuiti a una terza società non residente in un Paese a fiscalità non privilegiata, nel quadro di una valutazione complessiva delle dinamiche del gruppo.
Nel caso in esame, invece, l’istanza non mira a dimostrare che il reddito della collegata non sia localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, ma piuttosto a sostenere che la Malesia non sia propriamente assimilabile a un Paese a fiscalità privilegiata perché l’aliquota applicabile alle società residenti supera il 27%. In sostanza, secondo l’Agenzia, la società non chiede la disapplicazione della disciplina CFC, ma la disapplicazione della black list stessa.
Per tale ragione l’istanza viene dichiarata inammissibile.
Principio finale richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ribadisce che l’inclusione di uno Stato o territorio nella black list dell’articolo 1 del d.m. 21 novembre 2001 deriva da valutazioni legislative non sindacabili in sede di interpello. La black list è stata costruita considerando una pluralità di fattori, non solo il livello di imposizione effettiva sulle società residenti, ma anche, ad esempio, l’esistenza di un completo ed efficiente scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana.
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