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Risoluzione

Risoluzione n. 257 del 20/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 257/E del 20 settembre 2007 chiarisce che le ordinanze di accoglimento o rigetto delle domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso, anche dopo la riforma del 2005, hanno natura definitoria della controversia e sono soggette a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 37 del T.U.R. e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986.

imposta di registro su ordinanze possessorie

Imposta di registro sulle ordinanze possessorie

La Risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, delle ordinanze emesse nel procedimento possessorio di reintegrazione e manutenzione nel possesso dopo la riforma introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Il documento chiarisce se tali provvedimenti debbano essere considerati atti idonei a definire, anche solo parzialmente, il giudizio e quindi soggetti a registrazione in termine fisso.

Quesito posto dall'istante

Il Tribunale istante osserva che, a seguito della riforma del procedimento possessorio, il giudizio di merito non segue più automaticamente la fase sommaria, ma è subordinato a richiesta di una delle parti da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che decide sulla domanda possessoria o sul reclamo. Viene inoltre ricordato che l'ordinanza di accoglimento o rigetto perde efficacia se, nel successivo giudizio di merito, la domanda viene dichiarata infondata. Su tale base, il Tribunale chiede se i provvedimenti possessori così adottati debbano essere considerati atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.

Inquadramento dell'Agenzia sull'istanza

L'Agenzia rileva preliminarmente che l'istanza non può essere trattata come interpello ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000, perché non prospetta un caso concreto e circostanziato, ma una questione di carattere generale su una tipologia di atti. Nonostante ciò, l'Amministrazione esamina comunque il merito della questione, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell'interpello, ma costituisce attività di consulenza giuridica.

Presupposto normativo dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

Il documento richiama il combinato disposto dell'art. 37 del T.U.R. e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In base a tali norme:

  • sono soggetti a imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
  • l'assoggettamento opera anche se gli atti sono già impugnati o ancora impugnabili al momento della registrazione, con salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato;
  • non tutti i provvedimenti giudiziari sono registrabili in termine fisso, ma solo quelli che incidono sul merito della controversia e ne anticipano o definiscono l'esito.

Effetti della riforma del procedimento possessorio

L'Agenzia ricorda che il D.L. n. 35/2005 ha inciso sul Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, interessando in particolare i procedimenti cautelari e possessori. Il nuovo art. 703 c.p.c. prevede:

  • ricorso al giudice competente per le domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso;
  • applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.;
  • reclamabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.;
  • prosecuzione del giudizio di merito solo se una delle parti lo richiede entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo o, in mancanza, dell'ordinanza sommaria.

La disciplina riformata distingue quindi tra una fase sommaria e una fase di merito meramente eventuale. Secondo l'Agenzia, questa struttura è finalizzata a formare rapidamente un titolo esecutivo dotato di stabilità e potenzialmente idoneo a definire la controversia in caso di inerzia delle parti.

Natura dei provvedimenti possessori

Sulla base della loro funzione e dei loro effetti, i provvedimenti possessori vengono qualificati come atti idonei a incidere sulla controversia come una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti. L'Agenzia richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza 10 maggio 2007, n. 10715, oltre a precedenti delle Sezioni Unite, per ribadire che il provvedimento con cui il giudice conclude il procedimento possessorio senza rinviare le parti alla fase di merito ha natura sostanziale di sentenza, anche se formalmente denominato ordinanza.

Conclusione dell'Amministrazione finanziaria

Alla luce di quanto esposto, l'Agenzia conclude che i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione del possesso rientrano tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. Di conseguenza, sono soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 37 del T.U.R. e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico.

Fattispecie specificamente considerate

Con riferimento alle ipotesi prospettate, l'Agenzia ritiene soggette a imposta di registro:

  • l'ordinanza che, accogliendo la domanda di reintegrazione o manutenzione, dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio;
  • l'ordinanza di rigetto della domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese.

In entrambi i casi, tali ordinanze sono considerate definitorie della controversia, perché idonee ad anticipare la decisione di merito, e pertanto assoggettate a registrazione secondo la disciplina richiamata.

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