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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell’operatore postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso all’ordine di una persona fisica e negoziato in favore di un soggetto diverso dalla legittima beneficiaria. L’emittente dell’assegno agiva per ottenere il ristoro della somma pagata illegittimamente, allegando la condotta negligente dell’operatore postale nella fase di identificazione del presentatore del titolo. La società postale, nel ricorso per cassazione, deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 43 l. assegni, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver assolto con diligenza professionale agli oneri di controllo, mediante verifica del titolo e identificazione del prenditore con carta d’identità e tesserino del codice fiscale; 2) violazione dell’art. 1227 c.c., dell’art. 83 d.P.R. 156/1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso il concorso colposo dell’emittente, pur avendo quest’ultima spedito l’assegno con posta ordinaria; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse stato riconosciuto un danno solo potenziale e non provato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la sentenza d’appello nella parte in cui non ha considerato liberatoria, ai fini della diligenza professionale richiesta alla banca/operatore negoziatore, l’identificazione del prenditore mediante valido documento d’identità, salvo il caso in cui sul documento fossero presenti segni o indizi di falsità, profilo non esaminato dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto contrastante con il principio delle Sezioni Unite la esclusione del concorso di colpa dell’emittente che abbia spedito l’assegno a mezzo posta ordinaria, condotta idonea a esporre il mittente a un rischio superiore alla comune prudenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La disposizione si applica anche all’assegno di traenza non trasferibile e fonda una responsabilità contrattuale del soggetto che paga/negozia il titolo, responsabilità superabile provando di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza del professionista va valutata alla luce degli standards propri dell’attività bancaria/postale; l’identificazione del prenditore con un valido documento d’identità può integrare adempimento diligente, salvo indici di falsità del documento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per inquadrare la responsabilità come responsabilità da inadempimento, con possibilità per il debitore di liberarsi provando l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione dell’assegno per posta ordinaria da parte dell’emittente può integrare un comportamento colposo concorrente causalmente rilevante nella produzione del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova in tema di danno e sua dimostrazione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle argomentazioni giustificative delle precedenti pronunce di legittimità.

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2007

    Indicato come conferma che, nei rapporti con la clientela, l’identificazione può avvenire mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto, salvo ipotesi particolari riferite a soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • artt. 3, 4 e ss. r.d. n. 773/1931

    Richiamati come base normativa del documento d’identità quale strumento fondamentale di identificazione personale.

  • art. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 445/2000

    Richiamati a sostegno della funzione legale della carta d’identità come documento di riconoscimento.

  • art. 292 r.d. n. 635/1940

    Richiamato come ulteriore riferimento normativo sulla documentazione identificativa.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato nel motivo sul concorso di colpa dell’emittente e sulle regole del servizio postale.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte della carta della qualità del servizio postale.

Massime di principio

  • Nella negoziazione di un assegno non trasferibile, la banca/operatore che paga a soggetto diverso dal beneficiario risponde per inadempimento contrattuale, ma può liberarsi provando di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
  • L’identificazione del presentatore con un valido documento d’identità, se privo di segni o indizi di falsità, costituisce in linea di principio una modalità sufficiente e diligente di verifica; non può pretendersi, salvo specifiche circostanze, l’esecuzione di ulteriori accertamenti non previsti dalla legge o dagli standards ordinari.
  • La valutazione della diligenza professionale, quando integra una clausola generale, è censurabile in cassazione per violazione di legge se il giudice di merito adotta criteri incompatibili con i principi dell’ordinamento e con gli standards sociali e normativi di riferimento.
  • La spedizione di un assegno per posta ordinaria da parte del mittente, anche se non trasferibile, può integrare concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
  • In tema di assegni non trasferibili, il riparto della responsabilità tra operatore negoziatore e mittente va apprezzato in concreto, verificando sia la diligenza nell’identificazione del prenditore sia l’eventuale condotta imprudente del soggetto che ha immesso il titolo nel circuito postale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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