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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-97/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019. — Procedimento penale a carico di ET. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 12, paragrafi 1 e 4 – Legge applicabile all’esecuzione – Legge dello Stato di esecuzione che autorizza l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento in caso di mancata esecuzione del provvedimento di confisca – Conformità – Legge dello Stato di emissione che consente anch’essa l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento – Irrilevanza. — Causa C-97/18

Giurisprudenza europea62018CJ0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la decisione quadro 2006/783/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Stabilisce che lo Stato di esecuzione può applicare, secondo il proprio diritto, una sanzione detentiva coercitiva per indurre il condannato ad adempiere l’obbligo di pagamento derivante dalla confisca. Tale facoltà non dipende dal fatto che la stessa misura sia prevista anche nello Stato di emissione.

Interpretazione della decisione quadro 2006/783/GAI: lo Stato di esecuzione può applicare una sanzione detentiva coercitiva per garantire l’esecuzione di una decisione di confisca straniera.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI consenta allo Stato di esecuzione di applicare, per eseguire una decisione di confisca emessa da un altro Stato membro, una misura detentiva coercitiva prevista dal proprio diritto nazionale; e se tale possibilità sia condizionata al fatto che anche il diritto dello Stato di emissione preveda una misura analoga.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa dello Stato di esecuzione che, per dare esecuzione a una decisione di confisca emessa da un altro Stato membro, autorizzi l’uso di una sanzione detentiva coercitiva prevista dal diritto nazionale; tale misura rientra nelle modalità di esecuzione rimesse allo Stato di esecuzione e non costituisce una misura alternativa o una modifica della decisione di confisca che richieda il previo consenso dello Stato di emissione. La circostanza che anche lo Stato di emissione preveda una misura analoga è irrilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006
  • Articolo 1 della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 2 della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 7 della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 8 della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 10 della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI
  • Articolo 6 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
  • CEDU, articolo 7, paragrafo 1
  • Decisione quadro 2005/212/GAI

Sanzione detentiva coercitiva nell’esecuzione di una decisione di confisca

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Noord-Nederland in materia di cooperazione giudiziaria penale e reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. La Corte è chiamata a chiarire se, nell’esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione di confisca adottata in Belgio, sia compatibile con la decisione quadro 2006/783/GAI l’applicazione di una sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell’adempimento.

Contesto fattuale e procedimento principale

ET era stato condannato con sentenza definitiva della corte d’appello di Anversa a una confisca fino a EUR 800000. L’esecuzione della decisione era stata assunta dai Paesi Bassi come Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro. Il pubblico ministero olandese ha chiesto al giudice nazionale l’autorizzazione a eseguire una sanzione detentiva prevista dal diritto olandese, perché l’importo dovuto non era stato integralmente versato e si sospettava l’esistenza di fondi occultati.

ET ha contestato la domanda sostenendo, in sostanza, che la sanzione detentiva costituiva una pena ai sensi dell’articolo 7 CEDU e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, nonché un aggravamento illegittimo della decisione di confisca. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se tale misura fosse compatibile con la decisione quadro e se rilevasse il fatto che una misura analoga fosse prevista anche nel diritto dello Stato di emissione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto l’obiettivo della decisione quadro 2006/783/GAI, che mira a facilitare il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di confisca tra Stati membri. In particolare, risultano centrali:

  • l’articolo 1, che definisce lo scopo della decisione quadro;
  • l’articolo 7, che impone il riconoscimento senza formalità e l’adozione senza indugio delle misure necessarie all’esecuzione;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, che attribuisce allo Stato di esecuzione la disciplina dell’esecuzione e delle relative misure;
  • l’articolo 12, paragrafo 4, che vieta di imporre misure alternative alla confisca, salvo consenso dello Stato di emissione.

La Corte menziona inoltre il rispetto dei diritti fondamentali, richiamato dal considerando 13 della decisione quadro, nonché la decisione quadro 2005/212/GAI sulla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il sistema della decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. Ne deriva che le autorità dello Stato di esecuzione devono riconoscere ed eseguire la decisione di confisca, salvo i motivi di rifiuto o rinvio espressamente previsti dalla stessa decisione quadro.

Quanto all’articolo 12, la Corte sottolinea che:

  • il paragrafo 1 attribuisce allo Stato di esecuzione il potere di disciplinare le modalità di esecuzione e di determinare le misure relative;
  • il paragrafo 4 riguarda invece le misure alternative alla decisione di confisca, per le quali è necessario il previo accordo dello Stato di emissione.

Applicando questi principi, la Corte ritiene che la sanzione detentiva prevista dal diritto olandese non costituisca una misura alternativa né una sanzione supplementare o una modifica della decisione di confisca. Si tratta, piuttosto, di uno strumento di esecuzione che resta collegato all’obbligo di pagamento e che mira a rafforzare l’effettività della confisca, nel quadro della competenza dello Stato di esecuzione.

La Corte aggiunge che la qualificazione di tale misura come "pena" ai sensi dell’articolo 7 CEDU, effettuata dalla giurisprudenza nazionale, non incide sulla ripartizione di competenze prevista dalla decisione quadro. Ciò che conta è che la misura sia adottata come modalità di esecuzione e nel rispetto dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Sulla seconda questione la Corte afferma che la disciplina dell’esecuzione è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione. Di conseguenza, il fatto che anche lo Stato di emissione preveda una sanzione detentiva coercitiva non modifica in alcun modo la possibilità per lo Stato di esecuzione di applicarla secondo il proprio diritto.

La Corte rileva che subordinare tale misura al diritto dello Stato di emissione comprometterebbe l’obiettivo della decisione quadro, perché snaturerebbe il meccanismo del reciproco riconoscimento e la competenza propria dello Stato di esecuzione sulle modalità esecutive.

Dispositivo e soluzione adottata

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI non osta all’applicazione, da parte dello Stato di esecuzione, di una normativa che consente l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento per eseguire una decisione di confisca emessa in un altro Stato membro. Aggiunge che la circostanza che anche il diritto dello Stato di emissione preveda una misura analoga è irrilevante.

Principio affermato

La decisione quadro 2006/783/GAI lascia allo Stato di esecuzione la disciplina delle modalità di esecuzione della confisca, comprese misure coercitive detentive previste dal suo diritto, purché non si tratti di una vera misura alternativa o di una modifica della decisione di confisca. Il consenso dello Stato di emissione è richiesto solo per misure sostitutive o alternative in senso proprio, non per strumenti esecutivi interni volti a garantire l’effettività della confisca.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalereciproco riconoscimentoconfisca dei proventi di reatoesecuzione delle decisioni penalimisure coercitive detentive

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