Tribunale, Sentenza T-160/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 gennaio 2019. — RY contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto di essere ascoltato – Onere della prova. — Causa T-160/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva risolto il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo addetto a un gabinetto, ritenendo violato il suo diritto di essere ascoltato. La Corte sottolinea che, anche in caso di cessazione del rapporto di fiducia, la Carta impone un previo contraddittorio e l’amministrazione deve dimostrarne il rispetto. La Commissione non ha fornito prova sufficiente di aver consentito al ricorrente di presentare utilmente osservazioni prima del licenziamento.
Risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo della Commissione per cessazione del rapporto di fiducia e violazione del diritto di essere ascoltato
La questione giuridica
Se, nel caso della risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia, l’amministrazione debba previamente garantire il diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta; in subordine, se tale diritto sia stato concretamente rispettato e quali conseguenze abbia la sua eventuale violazione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la risoluzione unilaterale del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA, fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia, non può essere adottata senza che l’interessato sia previamente posto in condizione di essere ascoltato, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Quando il destinatario contesta di essere stato sentito, spetta alla Commissione provare di avergli consentito uno scambio utile di vedute sul provvedimento previsto; in mancanza di tale prova, il diritto di essere ascoltato è violato e la decisione va annullata, potendo tale irregolarità avere inciso sull’esito del procedimento.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 47, lettera c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
Risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia
La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da RY, ex agente temporaneo della Commissione europea, contro la decisione del 27 aprile 2016 che ha risolto il suo contratto a tempo indeterminato. Il Tribunale è chiamato a verificare, in particolare, se la cessazione del rapporto di fiducia con un collaboratore di gabinetto possa giustificare il licenziamento senza previo ascolto dell’interessato.
Fatti e procedimento principale
RY era stato assunto dalla Commissione come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA, inizialmente come vice capo di gabinetto e poi come esperto in seno al gabinetto di un membro della Commissione. Con decisione del 27 aprile 2016 la Commissione ha risolto il contratto in base all’articolo 47, lettera c), sub i), del RAA, con preavviso di tre mesi.
RY ha presentato reclamo amministrativo il 27 luglio 2016, deducendo la violazione dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 2, lettera c), del RAA. La Commissione ha respinto il reclamo il 28 novembre 2016, sostenendo che, in caso di cessazione del rapporto di fiducia, il previo ascolto non fosse necessario e, in ogni caso, che il ricorrente fosse già stato sentito in riunioni del settembre e dicembre 2015.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente ha dedotto due motivi:
- violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta;
- violazione dell’obbligo di motivazione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.
Il Tribunale concentra anzitutto l’analisi sul primo motivo e, più precisamente, sulla sua deducibilità e sulla sua fondatezza nel contesto di un licenziamento basato sulla perdita di fiducia.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
- l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che garantisce il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo;
- le disposizioni del RAA sugli agenti temporanei, in particolare l’articolo 2, lettera c), e l’articolo 47, lettera c), sub i);
- la giurisprudenza della Corte e del Tribunale sul diritto di essere ascoltato e sulla sua portata generale, tra cui le cause M (C‑277/11), Boudjlida (C‑249/13), M (C‑560/14), Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), BP/FRA, HF/Parlamento, Wahlström/Frontex, CU/CESE e CH/Parlamento.
Ragionamento del Tribunale sul diritto di essere ascoltato
Il Tribunale ricorda che il diritto di essere ascoltato ha portata generale e si applica a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo, anche se la normativa settoriale non lo prevede espressamente. Tale diritto serve a consentire all’interessato di far valere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione della decisione e di permettere all’amministrazione di decidere con piena cognizione di causa.
Pur riconoscendo che i membri della Commissione dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta dei collaboratori dei loro gabinetti, il Tribunale afferma che la specificità di tali funzioni e l’esigenza di fiducia reciproca non eliminano il diritto di essere ascoltato. Al contrario, la gravità di una risoluzione contrattuale per un agente temporaneo rende ancora più necessario un previo contraddittorio.
Il Tribunale chiarisce inoltre che l’AACC non può limitarsi a recepire la proposta di cessazione del rapporto di fiducia: deve verificare l’effettiva sussistenza del motivo addotto, l’esattezza materiale dei fatti e l’assenza di violazioni di diritti fondamentali o di sviamento di potere. Alla luce delle osservazioni dell’interessato, l’amministrazione può anche valutare soluzioni alternative al licenziamento.
Applicazione al caso concreto e onere della prova
Sul punto decisivo, il Tribunale stabilisce che, quando l’interessato contesta di essere stato sentito prima del licenziamento, spetta alla Commissione provare di avergli consentito di esprimere utilmente il proprio punto di vista in uno scambio di vedute scritto o orale. Non incombe dunque al ricorrente l’onere di dimostrare il mancato ascolto.
Nel caso di specie, la Commissione non ha fornito elementi probatori sufficienti: non ha prodotto note, e-mail o testimonianze atte a dimostrare che RY fosse stato informato della prevista risoluzione per cessazione del rapporto di fiducia e posto in condizione di far valere le proprie osservazioni. Le affermazioni relative alle riunioni del settembre e dicembre 2015 non bastano, soprattutto perché contestate dal ricorrente.
Conseguenze della violazione
Il Tribunale ricorda che la violazione del diritto di essere ascoltato comporta l’annullamento dell’atto solo se non si può escludere che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Nel caso concreto, ciò è ritenuto possibile, perché le valutazioni alla base della decisione impugnata erano in parte soggettive e dunque suscettibili di essere influenzate dalle osservazioni del ricorrente. Il suo ascolto avrebbe potuto consentire di chiarire malintesi, correggere errori o persino indurre il membro della Commissione a riconsiderare la perdita di fiducia.
Poiché il primo motivo è accolto, il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare il secondo motivo relativo alla motivazione.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione europea del 27 aprile 2016 con cui è stato risolto il contratto a tempo indeterminato di RY e condanna la Commissione alle spese.
Principio affermato
La risoluzione del contratto di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia richiede il previo rispetto del diritto di essere ascoltato garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta; in caso di contestazione, la Commissione deve provare di aver effettivamente messo l’interessato in condizione di presentare utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione del licenziamento.
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