Corte di giustizia, Ordinanza C-169/18
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019. — Atif Mahmood e a. contro Minister for Justice, Equality and LawReform. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Non luogo a statuire. — Causa C-169/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che non vi era luogo a statuire sul rinvio della Court of Appeal irlandese perché, nel frattempo, tutte le domande di visto oggetto del contenzioso erano state respinte e i ricorsi contro tali dinieghi erano stati anch’essi respinti. Di conseguenza, la controversia principale era divenuta priva di oggetto e la risposta della Corte non era più necessaria per decidere la causa nazionale. La pronuncia non affronta dunque il merito dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
Non luogo a statuire su un rinvio pregiudiziale relativo ai tempi di rilascio del visto ai familiari di cittadini dell’Unione, poiché la controversia principale era divenuta priva di oggetto a seguito dei dinieghi di visto intervenuti nel frattempo.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE imponga il rilascio del visto ai familiari di cittadini dell’Unione il più rapidamente possibile e se ritardi superiori a 12 mesi siano incompatibili con tale obbligo; inoltre, se ritardi dovuti a controlli antifrode e contro i matrimoni fittizi, a verifiche di sicurezza su cittadini provenienti da determinati Stati terzi o a un aumento improvviso delle domande possano essere giustificati ai sensi degli articoli 27 o 35 della direttiva o comunque non integrare una violazione.
Principio di diritto
Quando, nel corso del procedimento pregiudiziale, la controversia principale diviene priva di oggetto perché le domande di visto controverse sono state già definite con decisioni di rigetto e i ricorrenti non possono più trarre utilità dalla risposta della Corte, quest’ultima non è tenuta a pronunciarsi sulle questioni rinviate. Il rinvio pregiudiziale presuppone infatti una controversia reale e attuale pendente dinanzi al giudice nazionale, non essendo ammessi pareri consultivi su questioni ormai ipotetiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE
Non luogo a statuire su un rinvio pregiudiziale relativo ai ritardi nel rilascio del visto ai familiari di cittadini dell’Unione
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia con ordinanza in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Court of Appeal irlandese nell’ambito di una controversia relativa ai tempi di trattamento di domande di visto presentate da familiari di cittadini britannici che avevano esercitato o intendevano esercitare la libera circolazione in Irlanda.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale lamentavano ritardi, anche molto lunghi, nel trattamento delle domande di visto presentate per coniugi, figli, madre e altri familiari cittadini di Stati terzi. Davanti ai giudici irlandesi essi sostenevano che tali ritardi violassero l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, che disciplina l’ingresso nel territorio degli Stati membri dei familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Il Minister for Justice, Equality and Law Reform difendeva la legittimità dei tempi di esame richiamando esigenze di verifica contro frodi e abusi, in particolare matrimoni fittizi, nonché controlli di sicurezza per soggetti provenienti da alcuni Stati terzi e l’aumento inatteso del numero delle domande.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
La Court of Appeal chiedeva, in sostanza:
- se un ritardo superiore a 12 mesi nel trattamento di una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 integri di per sé una violazione dell’obbligo di rilasciare il visto il più rapidamente possibile;
- se ritardi dovuti a controlli per prevenire frodi, abusi di diritto e matrimoni fittizi possano essere giustificati, in particolare alla luce dell’articolo 35 della direttiva;
- se analogamente possano essere giustificati ritardi dovuti a controlli di sicurezza su persone provenienti da determinati paesi terzi, richiamando anche l’articolo 27 della direttiva;
- se un aumento improvviso e inatteso delle domande possa giustificare il ritardo.
Evento sopravvenuto e perdita di oggetto della controversia
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, l’Irlanda ha informato che tutte le domande di visto controverse erano state nel frattempo respinte nel marzo 2017 e che i ricorsi contro tali dinieghi erano stati a loro volta respinti tra il luglio 2017 e il gennaio 2018.
Interpellato dalla cancelleria, il giudice del rinvio ha chiarito che la risposta della Corte non era più necessaria per i ricorrenti nel procedimento principale, ma sarebbe stata comunque utile per molte altre pratiche pendenti. La Corte ha tuttavia rilevato che il rinvio pregiudiziale presuppone l’esistenza di una controversia reale e attuale, nell’ambito della quale la decisione pregiudiziale possa essere utile per la soluzione del caso concreto.
Ragionamento della Corte
Richiamando la propria giurisprudenza sull’articolo 267 TFUE, la Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione finalizzato a fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per decidere una controversia pendente. Esso non può essere utilizzato per ottenere pareri consultivi su questioni ipotetiche o generiche.
Nel caso di specie, poiché le domande di visto erano già state definite con decisioni di rigetto e i relativi ricorsi erano stati respinti, la controversia principale non esisteva più nella forma originaria. La Corte sottolinea che non spettava ad essa intervenire in una controversia ormai priva di oggetto, anche se il giudice nazionale aveva evidenziato possibili effetti della decisione su altre pratiche analoghe.
Decisione
La Corte ha quindi dichiarato che non vi era luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal irlandese nella causa C-169/18.
Principio desumibile dalla pronuncia
Il rinvio pregiudiziale è ammissibile solo se la risposta della Corte resta necessaria per definire una controversia effettivamente pendente dinanzi al giudice nazionale; se, per fatti sopravvenuti, il procedimento principale diviene privo di oggetto, la Corte non deve pronunciarsi sulle questioni sollevate.
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