Sentenza n. 119/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 60/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla corresponsione di euro 651,90 a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del dovuto fino al saldo. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea, il Ministero non aveva adempiuto. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, dovrà operare il commissario ad acta, individuato fin d’ora nel Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza ottemperanda aveva disposto la corresponsione degli interessi legali o, se maggiore, della rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto, dalla data del dovuto fino al saldo.
art. 7 CCNL 15.03.2001
La disposizione contrattuale costituisce il fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente per l’anno scolastico 2021/2022.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione destinataria, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento.
- Accertati il giudicato, la rituale notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine per l’esecuzione spontanea, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, fissando il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
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