Sentenza del 31/05/2017 n. 3884 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Onere della prova - Produzione di avviso di ricevimento - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della riscossione e delle misure cautelari conseguenti, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse dimostrato la rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione. In particolare, la documentazione prodotta consisteva nel certificato anagrafico attestante l'iscrizione all'AIRE e nel referto relativo al deposito di una cartella presso la casa comunale, ma non nell'avviso di ricevimento delle notifiche.
La decisione
La contestazione è stata accolta perché l'agente della riscossione non ha assolto l'onere della prova della regolare notificazione delle cartelle. La mera produzione del certificato di iscrizione all'AIRE e del documento relativo al deposito presso la casa comunale non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente la notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o di documentazione equivalente idonea a provare il perfezionamento della procedura notificatoria. Di conseguenza, l'avviso di intimazione e le misure cautelari fondate su cartelle non ritualmente notificate risultano prive di adeguato presupposto probatorio.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti tributari
L'agente della riscossione deve provare il perfezionamento della notifica delle cartelle prodromiche, non essendo sufficiente dimostrare soltanto l'iscrizione del contribuente all'AIRE o il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Principio generale sull'onere della prova
Chi invoca la validità della riscossione deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la regolare notificazione degli atti presupposti. La prova deve essere documentale e specifica, normalmente tramite avviso di ricevimento o altra attestazione idonea.
Massime di principio
- Quando un avviso di intimazione o una misura cautelare presuppone precedenti cartelle di pagamento, l'agente della riscossione deve dimostrare la regolare notifica di ciascun atto presupposto.
- La sola iscrizione del contribuente all'AIRE non prova che la cartella sia stata validamente notificata all'estero.
- Il semplice deposito dell'atto presso la casa comunale non è sufficiente se manca la prova completa del procedimento notificatorio e del suo perfezionamento.
- In caso di contestazione, è opportuno verificare per ogni cartella la relata di notifica, l'avviso di ricevimento, le modalità di spedizione e la corretta applicazione delle regole previste per i residenti all'estero.
- Se l'agente non produce la documentazione necessaria a provare la notifica, gli atti successivi e le misure cautelari basati su quelle cartelle possono essere annullati o dichiarati inefficaci.
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