Sentenza n. 14342/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento 1) della nota prot. n. 14436 del 04/05/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione a firma del Direttore Generale, dott. Fabrizio Manca (all.to 1), di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell'infanzia (ADAA) conseguita in Spagna dalla ricorrente; 2) della nota prot. n. 14435 del 04/05/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione a firma del Direttore Generale, dott. Fabrizio Manca (all.to 2), di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria (ADEE) conseguita in Spagna dalla ricorrente; 3) ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, della richiesta n. 406557.1 presentata sul sistema IMI in data 7 giugno 2022 inoltrata dal Ministero dell'Istruzione al “Ministerio de Universidades” - competente in Spagna per la professione di docente (come risultante dal sistema IMI stesso), sulla attuale disciplina della professione di docente di sostegno in Spagna; 4) ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, della nota di riscontro alla richiesta n. 406557.1 inoltrata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 14 giugno 2022 del Ministero spagnolo; 5) ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, della nota di integrazione da parte dell'Amministrazione italiana del quesito IMI del 4 luglio 2022; 6) ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, della risposta alla nota di integrazione del quesito del 29 luglio 2022 del Ministero spagnolo 7) ove occorra e per quanto non noto e non allegato ai provvedimenti impugnati, del quesito IMI n. 440563.1 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito richiedeva al competente omologo “Ministero de Universidades” - in Spagna chiarimenti sul valore legale, ai fini professionali, dei titoli rilasciato da Euroinnova Formacion; 8) ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, della risposta al quesito IMI n. 440563.1, fornita dal Ministero delle Università Spagnolo il 4 ottobre 2022; 9) ove occorra e per quanto non noto e non allegato ai provvedimenti impugnati, del parere prot. DGINTCO n. 534 dell'11 gennaio 2023, acquisito del Ministero dell'Istruzione e del Merito con prot. DGOSV n. 955 del 12 gennaio 2023, che pure in questa sede si impugna, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha rilevato l'invalidità insanabile di tutti i presunti corsi acquisiti nella forma di “titulo proprio” ed ha espresso parere non favorevole al loro riconoscimento. 10) dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria; 11) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente al riesame delle istanze di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Spagna per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e all'emanazione dei relativi decreti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali del riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due provvedimenti ministeriali del 4 maggio 2023, con i quali era stata respinta la richiesta di riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/UE e del d.lgs. n. 15/2016, dell'attestato denominato “Master europeo en educacion especial en educacion infantil y primaria”, rilasciato in Spagna dal Centro Euroinnova Formacion. Il titolo era stato prodotto ai fini del riconoscimento della specializzazione sul sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'Amministrazione aveva ritenuto il titolo non ufficiale e non valido ai fini dell'insegnamento in Spagna, oltre che oggetto di parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca. La ricorrente aveva inoltre chiesto la declaratoria del diritto al riesame delle istanze e all'emanazione dei relativi decreti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito in Italia, presso un'università italiana, entrambi i titoli di specializzazione per il sostegno, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, chiedendo quindi la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il conseguimento in Italia dei titoli di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno aveva eliminato l'interesse della ricorrente alla decisione sul merito dell'impugnazione e alla riedizione del procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in Spagna. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio non ha esaminato la legittimità dei dinieghi né le questioni relative alla validità e riconoscibilità del titolo spagnolo. Non è stata adottata una pronuncia sulle spese, rimaste a carico della ricorrente, in quanto le Amministrazioni intimate non si erano costituite in giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 2013/55/UE
La ricorrente l'aveva invocata quale base normativa della richiesta di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna; la sentenza non ne esamina il merito.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
La ricorrente l'aveva indicato quale atto di recepimento della direttiva 2013/55/UE; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR lo ha applicato perché il conseguimento dei titoli italiani aveva eliminato l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue un risultato sostanziale equivalente a quello perseguito mediante l'impugnazione, con conseguente venir meno dell'utilità concreta e attuale della pronuncia.
- Il conseguimento di titoli professionali in Italia, corrispondenti a quelli per i quali era stato chiesto il riconoscimento di titoli esteri, può eliminare l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di riconoscimento e alla riedizione del relativo procedimento.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato, quando non residui alcuna utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1780/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1781/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1782/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1783/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1784/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1468/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →