Sentenza n. 3625/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 31 ottobre 2025 con il quale la Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro disposta per carenza di asseverazione del professionista formata anteriormente alla domanda
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato su istanza del datore di lavoro. La Prefettura aveva ritenuto insufficiente l'asseverazione del professionista prevista dall'art. 44 d.l. 73/2022, poiché redatta successivamente alla presentazione della domanda, sebbene prima dell'adozione del provvedimento di revoca. Sono stati dedotti violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del legittimo affidamento. Il ricorrente ha sostenuto che la disciplina non richiederebbe che l'asseverazione preceda temporalmente la domanda e che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente la sussistenza dei requisiti, la capacità economica del datore di lavoro, la congruità dell'offerta e la genuinità del rapporto di lavoro, senza limitarsi a considerare la data dell'asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'asseverazione prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. 73/2022 debba necessariamente essere formata prima della presentazione della domanda e in vista di essa, perché serve a verificare preventivamente la reale capacità economica del datore di lavoro e a prevenire richieste fittizie di nulla osta. La produzione successiva dell'asseverazione non sana la carenza originaria del requisito, anche se il documento è formato prima della revoca. La mancanza di una legittima asseverazione costituisce carenza documentale idonea a giustificare la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022. Poiché la revoca ha carattere vincolato, non è fondata la censura di difetto di istruttoria e risulta irrilevante l'affidamento del lavoratore, che non può essere tutelato quando deriva dalla conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. 73/2022
asseverazione del professionista
L'asseverazione deve risultare formata anteriormente alla presentazione della domanda di nulla osta e in vista di essa, poiché costituisce una verifica preventiva della capacità economica del datore di lavoro e della genuinità dell'istanza.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
La carenza documentale derivante dall'assenza di una legittima asseverazione proveniente dall'organo competente può fondare la revoca del nulla osta.
art. 60 c.p.a.
definizione del ricorso in forma semplificata
Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 65, comma 2, c.p.a.
circostanza ... non oggetto di contestazione
La carenza originaria del requisito è stata considerata non contestata nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'asseverazione prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. 73/2022 deve essere formata anteriormente alla presentazione della domanda di nulla osta all'ingresso e in vista di essa; un'asseverazione redatta successivamente non sana la carenza originaria, anche se prodotta prima dell'adozione del provvedimento di revoca.
- La funzione dell'asseverazione preventiva è verificare la reale capacità economica del datore di lavoro sulla base degli indici previsti dalla disciplina e prevenire la presentazione di richieste fittizie di nulla osta.
- La carenza di una legittima asseverazione proveniente dall'organo competente costituisce carenza documentale idonea a giustificare la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.
- Quando la revoca del nulla osta consegue in modo vincolato alla carenza originaria dell'asseverazione richiesta, non è fondata la censura di difetto di istruttoria relativa alla mancata ulteriore verifica dei requisiti sostanziali del rapporto di lavoro.
- L'affidamento del lavoratore sulla stabilità del nulla osta non è meritevole di tutela quando il titolo sia stato ottenuto illegittimamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →