Cassazione Penale, Sentenza n. 7443/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo (emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania) relativo a presunti reati tributari e falsità commessi tra il 16/04/2021 e il 16/09/2021. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 321, comma 2, c.p.p.) e carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante atto del difensore munito di procura speciale; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D, c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità dovuta all'emersione di nuovi elementi di fatto non è colposa e non è idonea a giustificare la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle spese del giudizio di cassazione. (In sostanza: non si è esaminato il merito perché l'impugnazione è stata ritirata; nessuna sanzione pecuniaria per il ricorrente)
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata la disciplina che consente il trattamento del ricorso secondo la procedura abbreviata/semplificata prevista dal decreto
Codice penale, art. 81
Norma citata come riferimento al concorso di persone nel reato (contestazione fattuale nell'atto di sequestro)
Codice penale, art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato, indicata fra i reati oggetto del sequestro
Codice penale, art. 483
Norma sulla falsità materiale o ideologica (citata tra i reati per i quali è stato disposto il sequestro)
D. Lgs. 74/2000, art. 10-quater
Norma tributaria relativa alle imposte sui redditi e agli illeciti fiscali, richiamata quale titolo di reato oggetto del sequestro
Disposizioni per l'applicazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.
Richiamata per il limite della motivazione del ricorso in cassazione (contenuto strettamente necessario per la motivazione)
Codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Norma sul riesame e sulle modalità/ragioni della decisione che il ricorrente contestava per carenza/insufficienza/contraddittorietà della motivazione
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. D
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle sanzioni (Cassa delle ammende) che la Corte dichiara non applicabile quando l'inammissibilità è dovuta all'emersione di nuovi elementi di fatto non colposi
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente effettuata anche tramite difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., impedendo l'esame del merito
- Se l'inammissibilità è determinata dall'emersione di nuovi elementi di fatto non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, ciò non costituisce "colpa" del ricorrente e quindi non legittima l'applicazione automatica delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
- Nel giudizio di cassazione, questioni formali sulla motivazione (carenza, insufficienza, contraddittorietà) restano inesaminate se il ricorrente ritira il ricorso; pertanto la valutazione preventiva del rischio di rinuncia è essenziale
- La presenza di rappresentanza con procura speciale è sufficiente per rendere efficace la rinuncia del ricorrente; verificare sempre il potere di firma del difensore prima di assumere decisioni irrevocabili
- In casi di sequestro preventivo impugnato in sede di riesame, se si intende ottenere l'esame delle censure relative alla motivazione del provvedimento, non si deve rinunciare all'impugnazione prima che la Corte si sia pronunciata sul merito
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