Cassazione Penale, Sentenza n. 18044/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la convalida dell'obbligo di presentazione disposta dal G.i.p., deducendo la violazione del termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore (notifica effettuata il 20/01/2026 alle ore 17:30; ordinanza di convalida emessa il 22/01/2026 alle ore 9:30), con conseguente illegittima compressione del diritto di difesa. In via subordinata è stata contestata anche la mancata osservanza di un termine di 24 ore tra la richiesta di convalida del P.M. (21/01/2026 ore 14:44) e il deposito dell'ordinanza, ritenuto anch'esso necessario da parte della difesa per l'esame degli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, disponendo altresì la sospensione dell'efficacia, nei confronti del ricorrente, del provvedimento del Questore del 20/01/2026 nella parte relativa all'obbligo di presentazione. La Corte ha osservato che la convalida era intervenuta prima del decorso delle quarantotto ore dalla notifica e che la correzione di errori materiali successiva non poteva sanare tale vizio; non ha quindi esaminato il secondo motivo.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorita' di polizia, non puo' intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiche' l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, e' causa di nullita' generale
Stabilisce il principio per cui il G.i.p. non puo' convalidare l'obbligo di presentazione prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; la violazione comporta nullita' generale.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 10294 del 14/01/2026 (Caro li)
decisione conforme ai precedenti sul termine di 48 ore
Conferma l'orientamento secondo cui il termine di 48 ore e' necessario per garantire il diritto di difesa prima della convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione.
Orientamento giurisprudenziale sul termine di 24 ore
Parte della giurisprudenza ritiene opportuno un arco temporale di circa 24 ore tra la richiesta di convalida del P.M. e il deposito dell'ordinanza per permettere alla difesa di esaminare gli atti; nel caso in esame la Corte non ha deciso sul punto perche' ha ritenuto determinante la violazione delle 48 ore.
Massime di principio
- La convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore non puo' essere pronunciata prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario: la violazione di tale termine determina nullita' dell'ordinanza.
- In presenza di una convalida viziata per violazione delle 48 ore, il giudice di legittimita' puo' annullare senza rinvio la convalida e sospendere l'efficacia, nei limiti dell'obbligo contestato, del provvedimento amministrativo del Questore.
- E' fondamentale verificare con precisione giorno e ora della notifica: il computo temporale e' essenziale per eventuali impugnazioni.
- La previsione di un termine di 24 ore tra la richiesta del P.M. e il deposito dell'ordinanza e' invocabile per lamentare una compressione del diritto di difesa, ma la sua efficacia dipende dall'orientamento giurisprudenziale e puo' non essere decisiva se ricorre una violazione delle 48 ore.
- La rettifica successiva di errori materiali non sanera' il vizio di nullita' derivante dall'omissione del termine dilatorio previsto dalla giurisprudenza.
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