Sentenza del 22/09/2017 n. 1165 - Comm. Trib. Prov. Genova
Contenzioso tributario - Contributo unificato - Impugnazioni cumulative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, nel processo tributario, l'impugnazione cumulativa di più atti comporta il pagamento di un contributo unificato calcolato distintamente per ciascun atto, con successiva somma dei relativi importi. Il criterio è stato ricondotto alla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del contributo unificato tributario dovuto per un ricorso che impugna una pluralità di atti. La questione consiste nello stabilire se il contributo debba essere calcolato una sola volta sul valore complessivo della controversia oppure separatamente per ciascun atto impugnato, sommando gli importi così determinati.
Norme richiamate
Contributo unificato nel processo tributario
Il ricorso che impugni una pluralità di atti sconta il contributo unificato ottenuto dalla somma dei valori del contributo stesso calcolato su ogni singolo atto.
In presenza di un'impugnazione cumulativa, ogni atto impugnato rileva autonomamente ai fini del contributo unificato; gli importi devono quindi essere calcolati separatamente e sommati.
Sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016
La pronuncia è indicata come precedente a sostegno del criterio secondo cui il contributo unificato va determinato considerando individualmente ciascun atto oggetto di impugnazione cumulativa.
Massime di principio
- Quando un unico ricorso tributario impugna più atti distinti, il contributo unificato non si determina necessariamente una sola volta sul valore complessivo: occorre calcolarlo separatamente per ogni atto e sommare gli importi.
- La proposizione di un ricorso cumulativo può quindi aumentare il contributo unificato complessivamente dovuto rispetto all'impugnazione di un singolo atto.
- Prima del deposito è opportuno individuare con precisione gli atti impugnati e il valore processuale di ciascuno, verificando la tariffa applicabile e i precedenti aggiornati.
- La regola riguarda il contributo unificato e non implica, da sola, che il ricorso cumulativo sia sempre ammissibile sotto ogni altro profilo: ammissibilità, connessione e cumulo devono essere valutati separatamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 280 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 544 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 set 2017Sentenza del 22/09/2017 n. 1104 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →