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Sentenza

Sentenza n. 1133/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della deliberazione D.G. ASL To4 n. 797/2025 recante la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 1 posto dirigente psicologo; della nota prot. 114208 del 24.10.2025 di rigetto dell’autotutela.

Giustizia amministrativa202503586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di nomina della commissione esaminatrice del concorso per un posto di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia e successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha impugnato la nomina del presidente e del supplente della commissione esaminatrice di un concorso per dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia, nonché il diniego dell’istanza di autotutela. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 483/1997 e del d.m. 30 gennaio 1998, sostenendo che il presidente avrebbe dovuto essere un dirigente apicale psicologo della disciplina oggetto del concorso e che soltanto in mancanza di tale figura si sarebbe potuto ricorrere all’ambito dell’area di riferimento. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile un medico psichiatra, mentre avrebbe dovuto nominare il direttore della struttura complessa di psicologia dell’ASL TO3, in ragione dell’equipollenza tra psicoterapia e psicologia clinica e della rete sovrazonale di psicologia istituita dalla D.G.R. Piemonte n. 31-4912/2017 e dalla convenzione tra ASL TO3, ASL TO4 e A.O.U. San Luigi. Sono stati inoltre dedotti travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e manifesta illogicità, anche per la mancata indicazione chiara della struttura di destinazione del vincitore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 53 del d.P.R. n. 483/1997 consenta, in caso di carenza del dirigente apicale della disciplina oggetto del concorso, di individuare il presidente nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto deve essere ricoperto. L’ASL TO4 aveva formalmente accertato l’assenza, in Piemonte, di direttori di struttura complessa nella disciplina di psicoterapia e aveva quindi legittimamente applicato la clausola sostitutiva prevista dalla norma. Il Collegio ha inoltre rilevato che il d.m. 30 gennaio 1998 rende la psicoterapia equipollente sia alla psichiatria sia alla psicologia clinica; pertanto, la nomina di dirigenti apicali dell’ASL TO4, specialisti in psichiatria e abilitati alla psicoterapia, era professionalmente pertinente. L’Amministrazione non era obbligata a scegliere un dirigente esterno appartenente a un’altra azienda sanitaria, essendo legittimo e logicamente preferibile valorizzare figure interne dotate di funzione direttiva e conoscenza del contesto aziendale. La D.G.R. n. 31-4912/2017 e la convenzione tra le aziende sanitarie sono state qualificate come atti di macro-organizzazione, riguardanti il coordinamento e l’erogazione sovrazonale dei servizi psicologici, non la composizione delle commissioni di concorso, disciplinata dal d.P.R. n. 483/1997. Esse non attribuiscono quindi al direttore della struttura di psicologia dell’ASL TO3 la qualità di dirigente preposto alla struttura dell’ASL TO4 né impongono la sua nomina a presidente della commissione. È stata ritenuta inconferente anche la censura relativa alla non chiara indicazione della struttura di assegnazione del vincitore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 53 d.P.R. 483/1997

    La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera ed è composta da: a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire …

    In caso di accertata carenza del dirigente apicale nella disciplina oggetto del concorso, il presidente può essere individuato nell’ambito dell’area cui appartiene la struttura interessata; non è necessario nominare un dirigente esterno appartenente a un’altra azienda sanitaria.

  • d.m. 30 gennaio 1998

    Le tabelle delle discipline equipollenti rendono la psicoterapia equipollente sia alla psichiatria sia alla psicologia clinica, consentendo la nomina di un dirigente apicale specialista in psichiatria e abilitato alla psicoterapia.

  • D.G.R. Piemonte n. 31-4912 del 20 aprile 2017

    Istituisce la Rete Regionale di Psicologia e disciplina caratteristiche funzionali sovraziendali dei servizi di psicologia, senza regolare la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

  • Convenzione tra ASL TO3, ASL TO4 e A.O.U. San Luigi del 9 aprile 2018

    Attribuisce alla struttura di psicologia dell’ASL TO3 il coordinamento di attività di interesse sovrazonale per l’erogazione dei servizi, ma non la qualità di dirigente preposto alla struttura dell’ASL TO4 né un diritto alla presidenza delle commissioni di concorso dell’ASL TO4.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del concorso non dispone di un dirigente apicale preposto alla relativa struttura, l’art. 53 del d.P.R. n. 483/1997 consente al direttore generale di individuare il presidente della commissione nell’ambito dell’area cui appartiene la struttura presso la quale il posto deve essere ricoperto.
  • L’accertata carenza del titolare della disciplina oggetto del concorso legittima l’Amministrazione a ricorrere a una disciplina equipollente, purché il componente nominato possieda adeguata pertinenza professionale e ricopra una posizione apicale coerente con la struttura interessata.
  • L’equipollenza tra discipline sanitarie prevista dalle tabelle ministeriali può consentire la nomina a presidente della commissione di un dirigente appartenente a una disciplina equipollente, senza imporre all’azienda sanitaria di preferire un dirigente esterno appartenente a un’altra azienda.
  • Gli atti regionali e le convenzioni che organizzano in forma sovraziendale l’erogazione dei servizi sanitari non incidono, in assenza di una specifica previsione, sulla disciplina statale della composizione delle commissioni esaminatrici e non attribuiscono automaticamente ai dirigenti della struttura sovrazonale la qualità di dirigenti preposti alle strutture delle altre aziende coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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