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Sentenza

Sentenza n. 6373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese di primo grado in 400 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, incongrua e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari, nonché la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e all’equo processo. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro oltre accessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri dei D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022 non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, ma deve motivare lo scostamento quando la liquidazione sia apprezzabilmente diversa dai valori tabellari. Resta fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva giustificato la riduzione a 400 euro con il solo carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione né la compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in rapporto all’effettività della tutela giurisdizionale, poiché la serialità del contenzioso, derivante dalla reiterata negazione da parte dell’amministrazione di una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria, non giustificava di per sé la riduzione delle spese e poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la mancata integrale corresponsione dell’importo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale del compenso: non possono essere riconosciute somme simboliche o comunque non consone al decoro della professione.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale, ma non costituiscono minimi tariffari inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; lo scostamento rilevante deve essere motivato.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    Impone di considerare, nella determinazione del compenso, caratteristiche, urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti e numero e complessità delle questioni.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Prevede l’aggiornamento periodico, con decreto ministeriale, dei parametri per la liquidazione giudiziale del compenso professionale.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, eliminando il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 24 Cost.

    La liquidazione delle spese processuali deve essere compatibile con l’effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata delle spese può incidere sull’effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 47 CDFUE

    La tutela giurisdizionale effettiva costituisce parametro rilevante nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese quando il privato sia stato costretto a ricorrere contro una posizione amministrativa illegittimamente negata.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo, nell’ambito della quale il giudice conserva poteri discrezionali da esercitare con motivazione adeguata.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dai decreti ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili; il giudice può discostarsene, ma, in presenza di uno scostamento apprezzabile e rilevante, deve indicare i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione.
  • Il potere discrezionale del giudice amministrativo nella regolazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, poiché l’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce un limite legale inderogabile.
  • La motivazione della liquidazione delle spese non è adeguata quando si limita a richiamare il carattere seriale della controversia senza spiegare le ragioni dell’importo concretamente riconosciuto, soprattutto se esso è manifestamente inferiore ai parametri ministeriali.
  • La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente la riduzione delle spese processuali; quando deriva dalla reiterata adozione o conservazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima, essa può rilevare in senso contrario, quale elemento che rende necessario un ristoro effettivo delle spese sostenute dal privato.
  • La liquidazione delle spese deve essere compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: un importo manifestamente insufficiente e immotivatamente ridotto può incidere sul diritto di accesso alla giustizia e sul diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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