Cassazione Penale, Ordinanza n. 07856/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dalla Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato in concorso e nella forma continuata. Con unico motivo di ricorso per cassazione deducevano vizio di motivazione per la mancata applicazione della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Tuttavia la sentenza dà atto che in appello il difensore aveva espressamente rinunciato al motivo relativo all'applicabilità del comma 5, originariamente proposto con il solo atto di appello comune ai due imputati; perciò la doglianza è stata considerata non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo relativo all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 fosse non deducibile, perché già rinunciato in udienza nel giudizio di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 110 c.p.
richiamato come titolo del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.
art. 81 c.p.
richiamato come riferimento alla continuazione nel capo d'imputazione.
art. 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie lieve invocata con il ricorso, ma ritenuta non deducibile per intervenuta rinuncia del difensore in appello.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguenti all'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la doglianza che ripropone un motivo di appello espressamente rinunciato dalla difesa nel corso del giudizio di merito, poiché la rinuncia ne preclude la deducibilità successiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il motivo di ricorso presuppone una questione già abbandonata in appello, il giudice di legittimità può limitarsi a rilevarne la non deducibilità senza esaminare il merito della censura.
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