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Ordinanza

Ordinanza n. 1053/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania – Napoli n. -OMISSIS- - Sezione IV – pubblicata in data 20.02.2026

Giustizia amministrativa202601940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta asseritamente elusiva o inesecutiva della sentenza del TAR Campania n. 1248 del 20 febbraio 2026, relativa all'assegnazione integrale delle ore di sostegno scolastico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1248 del 20 febbraio 2026, che aveva annullato gli atti impugnati e ordinato all'Amministrazione di riesercitare il potere assegnando al minore le ore di sostegno scolastico indicate nel verbale del GLO dell'8 ottobre 2025, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In via incidentale hanno formulato domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio hanno riferito che, soltanto dopo la notificazione dell'atto di ottemperanza, l'Amministrazione avrebbe assegnato ulteriori ore di sostegno, ma in misura ancora parziale e non conforme al fabbisogno del minore, affetto da una patologia grave e bisognoso dell'integrale copertura delle ore. La documentazione amministrativa relativa alla nuova assegnazione non era stata depositata; i ricorrenti sono stati pertanto sollecitati a produrre documentazione a sostegno delle loro deduzioni, anche ai fini della valutazione della richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha deciso in via definitiva né la domanda di ottemperanza né l'istanza cautelare e non ha ancora statuito sulla penalità di mora o sulle spese. Ha ritenuto che l'allegazione dell'assegnazione solo parziale delle ore di sostegno, pur priva di documentazione, imponesse di definire sollecitamente il giudizio di ottemperanza per assicurare l'effettività della tutela del minore. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, sollecitando la produzione della documentazione necessaria, e ha fissato la trattazione della domanda di ottemperanza alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, riservando a tale sede anche la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Individua il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Rileva ai fini della valutazione della penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza; la decisione è stata riservata dopo l'acquisizione della documentazione necessaria.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina l'istanza cautelare formulata incidentalmente nel giudizio di ottemperanza; il TAR non l'ha definita separatamente, rinviando la trattazione complessiva.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento, unitamente alla normativa nazionale, dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara o risulta aver dato esecuzione solo parziale alla sentenza e la documentazione disponibile non consente di verificare la conformità dell'attività esecutiva al comando giudiziale, il giudice può disporre incombenti istruttori e rinviare la definizione a una camera di consiglio ravvicinata.
  • La verifica dell'esatto adempimento del giudicato deve essere condotta in modo da assicurare l'effettività della tutela riconosciuta, soprattutto quando l'esecuzione riguarda prestazioni di sostegno scolastico destinate a un minore con grave patologia.
  • La richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede l'acquisizione di elementi documentali idonei a verificare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'amministrazione e la sua persistenza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenza

Testo integrale

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