Sentenza n. 11456/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Giustizia in data 23.4.2025 con cui il ricorrente non è stato confermato nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale; - della nota di comunicazione del predetto d.M. n.-OMISSIS- in data 8.5.2025, notificata in data 14.5.2025; - della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 3.4.2025, recante la citata non conferma e rigetto dell'istanza di ripetizione della prova valutativa; - della nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. -OMISSIS-/2025 in data 8.4.2025 di comunicazione della deliberazione del CSM predetta e della successiva nota della Procura della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2025, entrambe notificate in data 16.4.2025; - di tutti gli atti della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, delibera CSM del 20.4.2022 (prot. n. P -OMISSIS- del 27.4.2022) e di tutti i verbali delle operazioni di valutazione, nessuno escluso, nonché il negativo giudizio finale espresso; - di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuti, ivi compresi il d.M. Giustizia del 19.5.2023 e la circolare del CSM del 20.4.2022 - prot. P-OMISSIS-/2022 del 27.4.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del CSM e decreto del Ministero della Giustizia di non conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, unitamente agli atti della procedura valutativa e al rigetto dell'istanza di ripetizione della prova
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, magistrato onorario in servizio dal 2001, ha impugnato la deliberazione del CSM del 3 aprile 2025, il decreto ministeriale del 23 aprile 2025 e gli atti della procedura di conferma, conclusasi con un nuovo giudizio di non idoneità. In precedenza, una prima non conferma era stata annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato, con conseguente riammissione del ricorrente nelle funzioni e ripetizione del colloquio. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della disciplina della procedura valutativa, perché il colloquio sarebbe durato oltre trenta minuti e avrebbe riguardato due casi pratici anziché uno, nonché carenza motivazionale, travisamento, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento, con riferimento sia al giudizio negativo sia alle osservazioni aggiuntive della commissione. Con il secondo motivo è stata contestata la validità della prova perché il ricorrente non sarebbe stato previamente reimmesso formalmente nelle funzioni mediante verbale di immissione in possesso e giuramento, ai sensi della normativa sull'ordinamento giudiziario. È stata inoltre dedotta l'illegittimità del rigetto della richiesta di svolgere la prova in altro circondario per incompatibilità ambientale e di essere trasferito ad altra sede. Con il terzo motivo sono stati dedotti, in via derivata, i vizi degli atti conclusivi del procedimento e del decreto ministeriale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la sottoposizione di un secondo quesito e la durata del colloquio pari a circa un'ora, anziché trenta minuti, fossero state determinate dalla scelta della commissione di concedere al ricorrente una seconda possibilità dopo la risposta insufficiente al primo caso. La deviazione dalle modalità ordinarie della prova è stata quindi attuata a beneficio del candidato e non ne ha inficiato l'esito. Il giudizio negativo è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché la scheda valutava specificamente tutti e quattro i criteri previsti dalla disciplina del CSM e spiegava le carenze contenutistiche ed espositive riscontrate. Le osservazioni aggiuntive sui codici consultati non denotavano una posizione preconcetta. Il giudizio non è stato ritenuto manifestamente illogico o irragionevole, essendo fondato sulle risposte vaghe, confusionarie e insufficienti rese in entrambi i casi pratici, sulle carenze nella qualificazione dei reati e degli stati di flagranza e sulla mancata individuazione di una scriminante. Il precedente percorso professionale del ricorrente non poteva sostituire la valutazione del colloquio, passaggio indefettibile della procedura. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto non necessari un nuovo giuramento e un nuovo verbale di immissione in possesso. Da un lato, l'annullamento giurisdizionale della precedente non conferma aveva prodotto l'effetto ripristinatorio retroattivo, reintegrando il ricorrente nella posizione e nelle funzioni precedenti; dall'altro, il CSM e il Ministero avevano comunque adottato, prima del secondo colloquio, atti espressi di riammissione nelle funzioni. È stata quindi esclusa la partecipazione alla prova come soggetto estraneo all'ordine giudiziario. Il rigetto della richiesta di svolgere la prova in un diverso circondario è stato ritenuto legittimo perché l'art. 29, comma 4, d.lgs. 116/2017 prevede lo svolgimento della procedura su base circondariale, mentre la precedente sentenza aveva imposto una nuova prova davanti a una commissione diversamente composta, non in una sede diversa. Non sono emersi elementi di parzialità o ostilità della nuova commissione. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata considerazione della domanda di trasferimento, poiché la disciplina della magistratura onoraria non prevede forme di mobilità da un ufficio all'altro. Il terzo motivo è stato respinto per insussistenza dei vizi dedotti in via derivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 116/2017
colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico; procedure valutative svolte su base circondariale
La procedura di conferma dei magistrati onorari richiede un colloquio orale su un caso pratico e si svolge su base circondariale; la deviazione concreta dalle modalità temporali e contenutistiche non invalida la prova quando sia stata disposta esclusivamente a beneficio del candidato e non abbia inciso negativamente sulla valutazione.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle modalità di svolgimento della prova valutativa; la relativa censura è stata respinta perché le modalità concretamente adottate hanno offerto al candidato una seconda possibilità.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa; il giudice non ha ravvisato violazioni dei principi generali dell'azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Il giudizio della commissione è stato ritenuto adeguatamente motivato per la valutazione distinta dei quattro criteri e per l'indicazione delle carenze contenutistiche ed espositive.
artt. 40, 41 e 42 r.d. 2641/1865
Le formalità di immissione in possesso e giuramento invocate dal ricorrente non dovevano essere nuovamente espletate dopo l'annullamento della precedente non conferma e la formale riammissione nelle funzioni.
artt. 9 e 10 r.d. 12/1941
Richiamati insieme alle norme sull'immissione in possesso; il TAR ha escluso che imponessero nuovi adempimenti formali nelle circostanze esaminate.
artt. 3 e 107 Cost.
Richiamati dal ricorrente senza che il giudice ravvisasse una violazione costituzionale rilevante ai fini dell'illegittimità della prova.
art. 29, commi 6 e 7, d.lgs. 116/2017
L'applicazione del CCNL al magistrato onorario confermato è stata ritenuta parziale e limitata alla disciplina del compenso, senza estensione analogica delle regole sulla mobilità del pubblico impiego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento di cessazione da un incarico produce, salvo diversa statuizione, un effetto ripristinatorio retroattivo che reintegra l'interessato nella posizione giuridica e funzionale precedente, consentendogli di partecipare agli sviluppi procedimentali connessi senza necessità di rinnovare formalità già validamente compiute, salvo che l'amministrazione disponga comunque una formale riammissione.
- Nelle procedure valutative, la violazione delle modalità temporali o contenutistiche della prova non determina l'illegittimità dell'esito quando la deviazione sia stata adottata esclusivamente a favore del candidato, per consentirgli un'ulteriore possibilità di dimostrare la propria preparazione, e non abbia inciso in senso sfavorevole sulla valutazione.
- Un giudizio negativo di una commissione valutatrice è adeguatamente motivato quando la scheda esamina specificamente ciascun criterio predeterminato e illustra le carenze contenutistiche ed espositive riscontrate, anche mediante una motivazione unitaria riferita complessivamente ai criteri.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di una prova orale non consente di sostituire il giudizio della commissione, salvo che emergano manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o altri vizi macroscopici; il positivo percorso professionale precedente non esclude la valutazione negativa fondata sulle concrete risposte rese nella prova.
- Quando la legge stabilisce che una procedura valutativa per magistrati onorari si svolga su base circondariale, non sussiste un obbligo di svolgimento presso un diverso circondario in assenza di una specifica previsione o di elementi concreti di parzialità della commissione.
- La disciplina della magistratura onoraria non prevede, in assenza di una norma specifica, un diritto al trasferimento del magistrato onorario da un ufficio giudiziario a un altro; le disposizioni sul trattamento economico non comportano l'applicazione analogica delle regole sulla mobilità del pubblico impiego.
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