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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3169

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3169 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure per le consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano a livello dell’Unione

Normativa europea32024R3169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta la disciplina operativa delle consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano previste dal quadro HTA dell’Unione. Definisce tempi, modalità di presentazione delle richieste, selezione degli esperti, scambio documentale e coordinamento con l’EMA nei casi di consultazione parallela al parere scientifico. Introduce inoltre regole su riservatezza, trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione, con applicazione dal 12 gennaio 2025.

Norme procedurali per le consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano a livello dell’Unione, incluse le interazioni con l’Agenzia europea per i medicinali nei casi di consultazione parallela.

Ambito di applicazione

Si applica alle consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano svolte ai sensi degli articoli da 16 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie che ne chiedono l’attivazione, al gruppo di coordinamento HTA, al sottogruppo JSC, al segretariato HTA, ai singoli esperti e alle organizzazioni di portatori di interessi coinvolti. Disciplina anche la cooperazione con l’Agenzia europea per i medicinali quando la consultazione scientifica congiunta è svolta parallelamente all’acquisizione del parere scientifico ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025 in tutti gli Stati membri; contiene una deroga transitoria per il 2025 sulla fissazione dei periodi di richiesta.

Consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3169 completa il quadro del regolamento (UE) 2021/2282 in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, disciplinando in modo puntuale la procedura delle consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali per uso umano. La finalità è rendere più prevedibile e coordinato il confronto tra sviluppatori, gruppo di coordinamento HTA, singoli esperti e, quando richiesto, Agenzia europea per i medicinali, così da agevolare le successive valutazioni cliniche congiunte.

Ambito e struttura della disciplina

Le norme riguardano le consultazioni scientifiche congiunte svolte ai sensi degli articoli da 16 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282. Il regolamento interviene sulla presentazione delle richieste, sulla selezione dei medicinali e degli esperti, sulla consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi, sulla gestione documentale tramite piattaforma informatica HTA e sulla cooperazione con l’EMA nei casi in cui lo sviluppatore chieda di svolgere la consultazione in parallelo all’acquisizione del parere scientifico ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.

Periodi di richiesta e programmazione annuale

Il gruppo di coordinamento deve fissare ogni anno, entro il 30 novembre, le date dei periodi di richiesta per l’anno successivo e il numero previsto di consultazioni per ciascun periodo. Deve essere garantito un minimo di tre periodi di richiesta annui; solo per il 2025 è previsto un regime transitorio, con l’obbligo di fissare almeno due periodi entro il 31 marzo 2025.

Presentazione della richiesta e attivazione del procedimento

Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta la richiesta in qualsiasi momento durante il periodo di richiesta pubblicato, tramite la piattaforma informatica HTA e secondo il modello predisposto dal gruppo di coordinamento. Nella richiesta deve essere indicato se è domandato anche un parere scientifico all’EMA. Alla fine del periodo di richiesta il segretariato HTA rende disponibili al sottogruppo JSC le richieste ammissibili e segnala quali sono collegate a un parere scientifico.

Coordinamento con l’EMA nei casi di consultazione parallela

Quando la consultazione è svolta parallelamente al parere scientifico, il calendario deve essere concordato tra segretariato HTA, sottogruppo JSC ed EMA e sincronizzato con il calendario della procedura EMA. Il segretariato informa l’EMA delle richieste accolte entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta. Il gruppo di coordinamento deve inoltre adottare, previa consultazione e accordo con l’EMA, un modello specifico di pacchetto informativo per i casi paralleli.

Selezione dei singoli esperti e fonti di consultazione

Per ogni medicinale selezionato, il sottogruppo JSC deve indicare la malattia, il settore terapeutico e le eventuali competenze specifiche richieste. Sulla base di tali elementi, il segretariato HTA individua i singoli esperti da consultare, avvalendosi della rete di portatori di interessi, delle reti di riferimento europee per malattie rare e complesse, del portale per malattie rare e medicinali orfani, dei referenti nazionali designati ex regolamento (UE) n. 536/2014 e dell’EMA; se necessario, può ricorrere anche ad altre banche dati, ai membri del gruppo di coordinamento e ad agenzie o organizzazioni pertinenti dell’Unione o internazionali. La Commissione verifica gli interessi dichiarati degli esperti secondo la disciplina sui conflitti di interessi; la selezione finale spetta al sottogruppo JSC, che deve privilegiare competenze distribuite in diversi Stati membri.

Riservatezza e segreto professionale

La partecipazione dei singoli esperti è subordinata alla firma di un accordo di riservatezza. Il regolamento ribadisce l’obbligo di segreto professionale per i soggetti coinvolti e pone particolare attenzione alla tutela delle informazioni riservate e dei dati personali.

Pacchetto informativo, integrazioni e scambi con l’EMA

Il pacchetto informativo comprende informazioni, dati, analisi e altre evidenze, oltre all’elenco delle domande, ed è presentato tramite la piattaforma HTA. Il termine per la presentazione è fissato nel calendario della consultazione. Se il valutatore o il co-valutatore ritengono necessarie integrazioni o chiarimenti, il segretariato HTA può chiedere un pacchetto modificato o ulteriori informazioni entro termini stabiliti. Nei casi paralleli, lo sviluppatore trasmette simultaneamente la documentazione all’HTA e all’EMA, che si scambiano richieste, conferme, convalide e ulteriori elementi in modo coordinato.

Elenco di questioni, riunione e partecipazione degli stakeholder

Dopo la valutazione del pacchetto, il sottogruppo JSC trasmette allo sviluppatore un elenco di questioni con gli argomenti da discutere in riunione e, se necessario, le domande da trattare per iscritto prima dell’incontro. Lo sviluppatore deve inviare le risposte scritte e gli eventuali materiali almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi paralleli, l’HTA e l’EMA scambiano i rispettivi elenchi di questioni e li discutono con lo sviluppatore in un’unica riunione, virtuale e copresieduta dal valutatore/co-valutatore e da uno dei coordinatori EMA.

Contributi dei singoli esperti e delle organizzazioni di portatori di interessi

Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto modificato, o dalla convalida della domanda di parere scientifico nei casi paralleli, il sottogruppo JSC condivide il pacchetto con i singoli esperti selezionati e consente loro di fornire contributi. In qualsiasi momento della procedura può chiedere contributi generali alle organizzazioni dei pazienti, degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche attraverso la rete di portatori di interessi, senza rivelare il medicinale specifico. Nei casi paralleli, tali contributi sono condivisi anche con l’EMA.

Riunione con lo sviluppatore e documento finale

Alla riunione partecipano, oltre ai rappresentanti dello sviluppatore, il valutatore e il co-valutatore, i singoli esperti selezionati, altri rappresentanti del sottogruppo JSC e il personale del segretariato HTA. Nei casi paralleli partecipano anche i coordinatori per i pareri scientifici, altri membri del gruppo di lavoro EMA e il relativo personale di segretariato; l’EMA comunica preventivamente l’elenco dei propri partecipanti. Gli aggiornamenti del piano di sviluppo modificato sono considerati nel documento finale se ricevuti almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi paralleli, il gruppo di coordinamento approva il documento finale mentre il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA adotta la lettera di parere entro il termine del calendario; i documenti sono scambiati lo stesso giorno dell’invio allo sviluppatore.

Gestione digitale e protezione dei dati personali

Tutta la documentazione è scambiata in formato digitale tramite la piattaforma informatica HTA. La Commissione è titolare del trattamento dei dati personali raccolti per queste consultazioni. Possono essere trattati dati identificativi, e-mail e affiliazioni dei rappresentanti del gruppo di coordinamento, del sottogruppo JSC, degli sviluppatori, dei membri della rete di portatori di interessi e, nei casi previsti, dei partecipanti coinvolti nell’elaborazione del parere scientifico EMA. I pazienti non devono rivelare la propria identità allo sviluppatore. I dati sono conservati per il tempo necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione dell’interessato; i dati dei singoli esperti non selezionati sono conservati al massimo per tre anni dalla ricezione. È previsto un riesame biennale della necessità di conservazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 gennaio 2025, in parallelo con l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali: presentazione delle richieste da parte degli sviluppatori, selezione e consultazione di organizzazioni di portatori di interessi e singoli esperti, nonché cooperazione con l’Agenzia europea per i medicinali nei casi di consultazione parallela al parere scientifico.

Fissazione dei periodi di richiesta

Il gruppo di coordinamento fissa entro il 30 novembre di ogni anno le date dei periodi di richiesta per l’anno successivo e il numero previsto di consultazioni per ciascun periodo. Deve prevedere almeno tre periodi di richiesta all’anno; per il 2025, in deroga, entro il 31 marzo 2025 ne fissa almeno due.

Presentazione delle richieste e indicazione della consultazione parallela

Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può presentare la richiesta in qualsiasi momento durante il periodo pubblicato, tramite la piattaforma informatica HTA e secondo il modello del gruppo di coordinamento. Nella richiesta deve indicare se chiede anche un parere scientifico all’EMA. Alla fine del periodo di richiesta il segretariato HTA mette a disposizione del sottogruppo JSC le richieste ammissibili e segnala quelle per cui è stato chiesto il parere scientifico.

Avvio della consultazione e coordinamento con l’EMA

Le informazioni sull’avvio della consultazione sono trasmesse dal sottogruppo JSC tramite il segretariato HTA e, se del caso, includono il calendario. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta, il segretariato HTA comunica all’EMA l’elenco delle richieste accolte per la procedura parallela. Se vi è consultazione parallela, il calendario viene concordato con l’EMA e sincronizzato con il suo processo di parere scientifico.

Individuazione e selezione dei singoli esperti

Nel selezionare i medicinali da sottoporre a consultazione, il sottogruppo JSC indica malattia, settore terapeutico e altre competenze necessarie. Il segretariato HTA individua gli esperti consultando, ove opportuno, la rete di portatori di interessi, le reti di riferimento europee per malattie rare e complesse, il portale per malattie rare e medicinali orfani, i referenti nazionali ex regolamento (UE) n. 536/2014 e l’EMA; se necessario può usare ulteriori repertori, i membri del gruppo di coordinamento e altri organismi UE o internazionali. La Commissione valuta gli interessi dichiarati secondo le norme sui conflitti di interessi; il sottogruppo JSC effettua la selezione finale dando priorità a competenze in diversi Stati membri.

Segreto professionale e riservatezza

Alla consultazione possono partecipare solo singoli esperti che abbiano firmato un accordo di riservatezza. Il regolamento ribadisce l’obbligo di segreto professionale per i rappresentanti e gli esperti coinvolti.

Pacchetto informativo e richieste di integrazione

Lo sviluppatore presenta il pacchetto informativo con informazioni, dati, analisi, altre evidenze ed elenco di domande tramite la piattaforma HTA e secondo il modello applicabile. Il termine è fissato nel calendario; il segretariato HTA lo trasmette a valutatore, co-valutatore e sottogruppo JSC. Se servono chiarimenti o ulteriori evidenze, il segretariato chiede un pacchetto modificato o integrazioni entro termini fissati dal calendario o dal valutatore/co-valutatore.

Regole specifiche per le consultazioni parallele con il parere scientifico

Quando la consultazione è parallela al parere scientifico, lo sviluppatore presenta contemporaneamente la documentazione all’HTA e all’EMA; i due organismi si scambiano richieste di revisione, conferme di ricezione, la convalida della domanda di parere scientifico, l’accettazione del pacchetto informativo e le ulteriori evidenze richieste. Il gruppo di coordinamento, dopo consultazione e accordo con l’EMA, stabilisce un modello specifico di pacchetto informativo per tali casi.

Elenchi di questioni e riunioni di scambio di opinioni

Dopo la valutazione del pacchetto informativo, il sottogruppo JSC trasmette allo sviluppatore un elenco di questioni con gli argomenti da trattare in riunione e, se del caso, le domande da affrontare per iscritto prima della riunione; le risposte scritte e gli eventuali materiali devono arrivare almeno 10 giorni prima. Nei casi paralleli, gli elenchi di questioni sono scambiati con l’EMA e discussi in un’unica riunione con lo sviluppatore.

Contributi dei singoli esperti e delle organizzazioni di portatori di interessi

Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto modificato, o dalla convalida della domanda di parere scientifico nei casi paralleli, il sottogruppo JSC condivide il pacchetto con i singoli esperti selezionati e li invita a fornire contributi. In qualsiasi momento può chiedere contributi generali sulla malattia e sul settore terapeutico alle organizzazioni dei pazienti, degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche tramite la rete di portatori di interessi, senza rivelare il medicinale specifico; nei casi paralleli, tali contributi sono condivisi anche con l’EMA.

Partecipanti alla riunione e consultazione parallela con l’EMA

Alla riunione con lo sviluppatore partecipano i suoi rappresentanti, valutatore e co-valutatore, singoli esperti selezionati, altri rappresentanti del sottogruppo JSC e personale del segretariato HTA. Nei casi paralleli partecipano anche i coordinatori per i pareri scientifici, altri membri del gruppo di lavoro dell’EMA e il personale di segretariato dell’EMA; la riunione è virtuale e copresieduta dal valutatore/co-valutatore e da uno dei coordinatori per i pareri scientifici. L’EMA comunica in anticipo l’elenco dei propri partecipanti da invitare.

Documento finale della consultazione

Gli aggiornamenti al piano di sviluppo modificato del medicinale sono considerati nel documento finale se ricevuti almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi paralleli, lo sviluppatore trasmette il piano modificato simultaneamente a HTA ed EMA; il gruppo di coordinamento approva il documento finale e il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA adotta la lettera di parere entro il termine del calendario, con scambio reciproco dei documenti nello stesso giorno dell’invio allo sviluppatore.

Scambio documentale digitale

Tutta la documentazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2282 e dal presente regolamento è inviata in formato digitale e scambiata tramite la piattaforma informatica HTA tra gruppo di coordinamento, sottogruppo JSC, segretariato HTA, sviluppatore di tecnologie sanitarie e singoli esperti.

Trattamento dei dati personali e conservazione

La Commissione è titolare del trattamento dei dati personali per le consultazioni scientifiche congiunte. Sono trattati dati identificativi, indirizzi e-mail e affiliazioni di rappresentanti del gruppo di coordinamento, del sottogruppo JSC, degli sviluppatori, dei membri della rete di portatori di interessi e, in alcuni casi, dei partecipanti al parere scientifico dell’EMA. I pazienti non devono rivelare la propria identità allo sviluppatore. I dati sono conservati fino a 15 anni dalla cessazione della partecipazione dell’interessato, con riesame biennale; i dati dei singoli esperti non selezionati sono conservati per il tempo necessario e comunque non oltre tre anni dalla ricezione.

Applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievalutazione delle tecnologie sanitariemedicinalicooperazione istituzionaleprotezione dei datiprocedimenti amministrativi

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