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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19532/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite origina da una controversia edilizia relativa a interventi eseguiti da una proprietaria su un immobile ubicato in un cortile. I proprietari di una porzione confinante del cortile avevano agito deducendo di esserne comproprietari e lamentando opere in parte difformi dal titolo edilizio, con domanda risarcitoria accolta solo in parte in primo e in secondo grado. Nel corso del giudizio di appello gli originari attori morirono e il processo fu interrotto; la controparte riassunse il giudizio nei confronti delle due eredi, ma la notifica alla ricorrente fu eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. invece che dell'art. 140 c.p.c., secondo la sua prospettazione senza prova di irreperibilità assoluta e oltre il termine assegnato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente dedusse: 1) nullità della notificazione della riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., perché la sentenza d'appello era stata resa solo nei confronti della coerede costituita, benché la ricorrente fosse anch'essa coerede e quindi litisconsorte necessaria; 3) violazione dell'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. per la fissazione dell'udienza a distanza di soli 60 giorni dalla notifica, anziché 90, considerando il regime della notificazione ex art. 143 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che la sentenza di appello, dopo l'interruzione del giudizio per morte degli originari appellati, indicava come parte solo la coerede costituita e non menzionava affatto l'altra coerede, pur risultando dalla stessa vicenda processuale che entrambe erano successori dei de cuius e dunque litisconsorti necessari. In conseguenza, la sentenza era stata pronunciata solo nei confronti di una dei coeredi, ignorando completamente la posizione della ricorrente. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come modalità di notificazione alternativa a quella ex art. 143 c.p.c.; la ricorrente sosteneva che dovesse essere utilizzato questo rito notificatorio perché l'indirizzo era conosciuto.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione eseguita in caso di irreperibilità assoluta; la censura riguardava l'asserita erronea sua applicazione senza adeguata prova delle ricerche necessarie.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione del contraddittorio nei confronti di una coerede non considerata nella sentenza di appello.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della partecipazione di tutti i coeredi al giudizio, trattandosi di litisconsorzio necessario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa della coerede non correttamente coinvolta nel processo.

  • art. 163-bis, comma 1, c.p.c.

    Invocato per contestare l'intervallo tra notificazione della riassunzione e udienza, ritenuto inferiore al termine minimo previsto.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'interruzione del processo per morte di una parte, la causa deve proseguire nei confronti di più successori che siano litisconsorti necessari, la sentenza resa senza considerare anche uno di essi è viziata e va cassata.
  • La mancata menzione di un coerede sia nell'intestazione sia nel dispositivo, a fronte dell'accertata qualità di successore necessario, integra una violazione del litisconsorzio necessario rilevante in cassazione.
  • Se un motivo di ricorso investe un vizio processuale che rende invalida la decisione impugnata in radice, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità del procedimento restano assorbiti.
  • Nel giudizio interrotto e poi riassunto nei confronti degli eredi, il giudice deve verificare che tutti i successori necessari siano effettivamente evocati e presi in considerazione nella decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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