Cassazione Civile, Ordinanza n. 30297/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una cooperativa poi revocata in sede di reclamo dalla corte d'appello di Bologna, la quale ha però compensato integralmente le spese di lite e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'eventuale iniziativa ex art. 7 l.fall. La società, già cancellata dal registro delle imprese ma rappresentata dal liquidatore, ha proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese e contro la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima e motivata in modo del tutto generico, in assenza di una specifica indicazione di gravi ed eccezionali ragioni o della novità della questione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 l.fall., assumendo che la segnalazione al P.M. sarebbe stata illegittima perché compiuta dal giudice che aveva già istruito la causa, con lesione del principio di terzietà e sulla base di un'istruttoria ritenuta sommaria e incompleta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese per difetto di motivazione e per mancata esplicitazione dei presupposti normativi della deroga al criterio della soccombenza; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che la segnalazione dell'insolvenza al P.M. da parte del giudice è consentita dall'art. 7, n. 2, l.fall. e non viola il principio di terzietà solo per tale ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha deciso nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado, del reclamo e del giudizio di cassazione a carico dei soggetti resistenti, in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è legittima solo nei limiti consentiti dalla norma e deve essere sorretta da una motivazione che renda riconoscibili le ragioni della deroga al criterio della soccombenza, non bastando formule apodittiche o generiche.
art. 7 l.fall.
Attribuisce al pubblico ministero la legittimazione a richiedere il fallimento sulla base della segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l'abbia rilevata, senza che sia necessaria una previa delibazione sommaria dello stato d'insolvenza da parte del segnalante.
art. 18 l.fall.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esperibile da chiunque vi abbia interesse, sicché la legittimazione del liquidatore permane anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
art. 75, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per distinguerlo dal caso concreto: la perdita di capacità processuale per cancellazione della società può rilevare in altri contesti, ma non esclude la legittimazione del liquidatore nel procedimento di fallimento e nelle impugnazioni connesse.
art. 111 Cost.
Il principio di terzietà del giudice non risulta violato per il solo fatto che il tribunale sia nuovamente investito del fallimento a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione dello stesso giudice.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel principio di causalità sulle spese processuali: gli oneri vanno imputati alla parte che ha resistito a pretese fondate o avanzato istanze infondate.
Massime di principio
- Nel procedimento di fallimento, la cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente la legittimazione processuale del liquidatore a proporre e coltivare le impugnazioni avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quando l'interesse alla contestazione permanga nel medesimo giudizio.
- La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione specifica che indichi le ragioni normative della deroga al principio di soccombenza; non sono sufficienti enunciazioni generiche o formule stereotipate basate sulla natura della controversia o sull'interesse pubblico.
- In tema di spese processuali, opera il principio di causalità: gli oneri vanno posti a carico della parte che abbia determinato la necessità del processo o vi abbia resistito senza esito favorevole.
- La segnalazione al pubblico ministero dell'insolvenza rilevata dal giudice è consentita dall'art. 7 l.fall. e non richiede un approfondimento istruttorio da parte del giudice segnalante, spettando al P.M. la valutazione dell'opportunità di agire.
- La mera circostanza che il giudice segnali al P.M. una notitia decoctionis non integra, di per sé sola, violazione del principio di terzietà del giudice.
Come è indicizzato
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