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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla cessione di un'azienda avvenuta nel 2007. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il valore dell'avviamento dichiarato fosse sottostimato, fondando la rettifica sul volume d'affari dichiarato dalla cedente e sull'applicazione di una percentuale media di redditività tratta dal listino FIMAA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso, ritenendo non provato dall'Amministrazione il maggior valore dell'avviamento, considerata la presenza di rilevanti passività, il modesto fatturato e la deperibilità delle rimanenze di abbigliamento. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986, decisione sostanzialmente equitativa e omessa motivazione sul rilievo del fatturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Il primo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente le parti dell'avviso necessarie a verificare il metodo e lo sviluppo della rettifica. Il secondo non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'onere dell'Amministrazione di provare concretamente il maggior valore e non su una decisione equitativa. Il terzo, pur rilevando una motivazione non pienamente esplicata sul fatturato, non dimostrava la decisività di tale elemento rispetto alle altre ragioni poste a base della decisione, ossia le passività strutturali e la deperibilità delle rimanenze. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale che aveva annullato l'avviso. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato, ma deve dimostrare concretamente gli elementi che giustificano il maggior valore dell'azienda o dell'avviamento.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli elementi dell'atto o della decisione necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure.

  • Art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere resa secondo diritto, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso concreto la Corte ha escluso che il giudice regionale avesse deciso in via equitativa.

Massime di principio

  • In una rettifica del valore di un'azienda ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione deve fornire una prova concreta e specifica del maggior valore, non essendo sufficiente il richiamo generico a indicatori economici o a percentuali medie di redditività.
  • Il volume d'affari può costituire un indizio dell'avviamento, ma deve essere valutato insieme alla situazione patrimoniale effettiva dell'impresa, alle passività, alla redditività reale e alla natura delle rimanenze.
  • Passività rilevanti, fatturato modesto e beni soggetti a rapido deprezzamento possono indebolire significativamente la presunzione di un elevato valore di avviamento.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o indicare con precisione gli elementi dell'avviso di accertamento e della sentenza impugnata su cui si fondano le censure; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Una censura è inammissibile se non attacca la reale motivazione posta a fondamento della sentenza o se non dimostra che il fatto omesso avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • La conferma dell'annullamento dell'avviso per inammissibilità del ricorso non implica necessariamente che la Corte abbia esaminato nel merito tutti gli elementi economici, ma rende definitiva la decisione favorevole al contribuente nel processo concreto.

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