Cassazione Penale, Sentenza n. 48212/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Sosteneva che la Corte d'Appello, pur avendo riqualificato il fatto al capo 2 in una fattispecie meno grave (art. 73, comma 4 T.U. Stup.), non si era uniformata al criterio del primo giudice che aveva determinato la pena in misura corrispondente al minimo edittale dell'originaria imputazione (art. 73, comma 1), e aveva invece inflitto una pena prossima al massimo edittale del nuovo reato. Denunciava in sostanza una reformatio in peius non adeguatamente motivata, avendo la Corte di appello motivato solo con generici riferimenti alla gravità dei fatti e al pregresso penale del Menichini; osservava inoltre che non risultava accertata la quantità di stupefacente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista violazione del divieto di reformatio in peius: quando il giudice d'appello riqualifica il fatto in reato meno grave, può determinare la pena base in misura diversa dal minimo edittale del nuovo reato purché la sanzione finale non superi quella precedentemente inflitta. Nel caso concreto il primo grado aveva inflitto complessivamente quattro anni e sei mesi di reclusione e €21.000 di multa (con pena base originaria anni 6 e multa €27.000, aumentata e poi ridotta per il rito); la Corte di Appello ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione e €9.000 di multa ai sensi dell'art.73, co.4 T.U. Stup., misura ritenuta compatibile con il principio richiamato. La Cassazione ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte di Appello relativamente ai precedenti penali, che erano significativi e pertinenti; ha osservato che il rilievo sulla mancata indicazione del quantitativo di droga era stato sollevato solo in cassazione e quindi non poteva essere ascritto a carenza motivazionale del giudice d'appello. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 Testo Unico Stupefacenti
La Corte ha considerato che la riqualificazione dal comma 1 al comma 4 comporta una fattispecie meno grave; ciò consente al giudice d'appello di rideterminare la pena base in misura diversa dal minimo edittale originario purché la sanzione finale non ecceda quella già inflitta in primo grado
art. 133 cod. pen.
I criteri di commisurazione della pena devono essere esplicitati: quando la pena inflitta sia prossima al massimo edittale è richiesta una motivazione specifica e dettagliata sull'entità della pena, con riferimento ai criteri indicati dall'art.133 (circostanze, precedenti, gravità, ecc.)
Massime di principio
- Se l'appello conduce a una riqualificazione in reato meno grave, il divieto di reformatio in peius non impedisce che la pena venga rideterminata anche in misura diversa dal minimo edittale del nuovo reato, purché la pena finale non sia superiore a quella precedentemente inflitta.
- La verifica della violazione per 'peius' va fatta confrontando la sanzione finale complessiva, non singoli elementi intermedi (come la pena base teorica).
- Quando il giudice infligge una pena prossima al massimo edittale è necessaria una motivazione specifica e dettagliata che colleghi l'entità della pena ai criteri dell'art.133 c.p. (quantità di droga, ruolo nell'illecito, precedenti, recidiva, gravità del fatto).
- Argomenti o censure non sollevate in sede d'appello e dedotti per la prima volta in cassazione (es. mancata quantificazione della sostanza) non possono essere ritenuti come omissione motivazionale del giudice d'appello.
- I precedenti penali, specie se recenti e pertinenti (stessa materia, forma associativa), possono giustificare un aumento della pena purché ciò sia chiaramente motivato nel provvedimento.
Testo integrale
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