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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24097/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni comproprietari/proprietari di un terreno in Ceppaloni per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti dei convenuti sul bene, rivendicando la proprietà esclusiva per successione legittima. I convenuti si difendevano sostenendo di avere acquistato il bene per usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda attrice e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo non provata l’usucapione sulla base delle prove testimoniali giudicate lacunose e imprecise. In Cassazione i soccombenti hanno proposto un unico motivo deducendo: violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazione apparente della sentenza d’appello, che si sarebbe limitata a richiamare il primo giudice; omesso esame di un fatto decisivo, non specificamente individuato, da cui sarebbe potuta emergere l’usucapione. Sostenevano inoltre che l’erronea applicazione delle norme sull’usucapione avrebbe dovuto portare all’accoglimento della loro eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza d’appello, condividendo la valutazione del Tribunale, consentiva comunque di ricostruire il ragionamento decisorio e superava il minimo costituzionale di motivazione. Ha ribadito che chi invoca l’usucapione deve provare i requisiti del possesso utile, in applicazione dell’art. 2697 c.c., e che la doglianza sull’omesso esame di fatti decisivi era generica e comunque preclusa dalla doppia conforme, essendo mancata l’indicazione del fatto specifico asseritamente trascurato. Ha anche osservato che la censura di violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sostanziale sull’usucapione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto e della prova

  • art. 2697 c.c.

    conferma che chi fa valere un acquisto a titolo originario per usucapione ha l’onere di provare i relativi requisiti di fatto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma il motivo è stato considerato inammissibile in quanto volto alla rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per definire il vizio di motivazione apparente, che ricorre solo quando la motivazione non consente il controllo sul ragionamento decisorio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale e nella proposta del relatore di definizione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di inammissibilità, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di usucapione, l’onere di provare il possesso utile e gli altri requisiti dell’acquisto a titolo originario grava su chi invoca il diritto.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di controllare la logica del ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o per relationem se rende comprensibile la decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove di merito.
  • La conferma della decisione di primo grado da parte della sentenza d’appello sulla base della medesima ratio fattuale e giuridica integra una "doppia conforme" che preclude la deduzione del vizio di omesso esame nei limiti in cui la censura non individui un fatto autonomamente decisivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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