Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3090/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Napoli lamentando, in primo luogo, la nullità del giudizio d'appello per violazione del diritto di difesa: la difesa aveva tempestivamente presentato, via PEC entro i termini di legge, istanza di trattazione orale per l'appello (ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020), richiesta riferita all'intero giudizio e non alla singola udienza; nonostante ciò la Corte, dopo aver differito l'udienza al 30/04/2021 per motivi formali, ha ritenuto erroneamente che non vi fosse stata domanda di trattazione orale e ha deciso in forma camerale (trattazione cartolare), senza comunicare le conclusioni scritte del Procuratore Generale alla difesa e senza acquisire le conclusioni difensive, con conseguente violazione del contraddittorio. In via subordinata i ricorrenti hanno dedotto la mancata valutazione dello stato di necessità come causa esclusiva di giustificazione per l'invasione dell'appartamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, dunque non doveva essere reiterata dopo il differimento; la decisione in rito camerale non partecipato, pur sussistendo una richiesta rituale e tempestiva della difesa, ha determinato una nullità generale intermedia per violazione del principio del contraddittorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso. Sugli altri motivi (es. stato di necessità) la decisione non si è pronunciata nel merito essendo risolto il procedimento sulla questione procedurale.

Norme richiamate

  • art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    La disposizione emergenziale prevede che la trattazione scritta valga per la decisione dell'appello e che la parte possa chiedere la trattazione orale; tale richiesta, se presentata nei termini (15 giorni liberi prima dell'udienza) e correttamente trasmessa, si riferisce all'intero giudizio di appello e non deve essere reiterata dopo eventuali rinvii

  • art. 23-bis, l. n. 176/2020

    Richiamata dalla Corte d'Appello come base normativa per la riserva di decisione in regime emergenziale; nel caso la Corte aveva invocato la disciplina emergenziale per procedere per via cartolare

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; i ricorrenti avevano invocato la violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento alla mancata valutazione dello stato di necessità

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; consente il riesame per i motivi indicati dagli imputati

Massime di principio

  • Una richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, presentata nei termini e tramite i canali telematici previsti, si riferisce alla decisione dell'appello e non deve essere reiterata in caso di differimento dell'udienza; il mancato rispetto di tale richiesta determina nullità per violazione del contraddittorio.
  • Se l'appello viene deciso in rito camerale nonostante una richiesta valida e tempestiva di partecipazione orale della difesa, si configura una nullità generale deducibile in cassazione (error in procedendo).
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata per vizio procedurale e rimandare gli atti alla Corte d'Appello per il prosieguo, senza che occorra una valutazione sul merito delle ulteriori censure, se la violazione compromette il diritto di difesa.
  • La mancata comunicazione alle parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero o la mancata acquisizione delle conclusioni difensive può integrare violazione del principio del contraddittorio e costituisce profilo rilevante ai fini della nullità del giudizio.
  • Le questioni di merito (es. stato di necessità) possono rimanere non trattate se il giudice di legittimità risolve il ricorso sulla base di nullità procedurali rilevanti; tali questioni dovranno essere eventualmente riesaminate in sede di appello nel rispetto delle garanzie difensive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.