Cassazione Penale, Sentenza n. 3090/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Napoli lamentando, in primo luogo, la nullità del giudizio d'appello per violazione del diritto di difesa: la difesa aveva tempestivamente presentato, via PEC entro i termini di legge, istanza di trattazione orale per l'appello (ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020), richiesta riferita all'intero giudizio e non alla singola udienza; nonostante ciò la Corte, dopo aver differito l'udienza al 30/04/2021 per motivi formali, ha ritenuto erroneamente che non vi fosse stata domanda di trattazione orale e ha deciso in forma camerale (trattazione cartolare), senza comunicare le conclusioni scritte del Procuratore Generale alla difesa e senza acquisire le conclusioni difensive, con conseguente violazione del contraddittorio. In via subordinata i ricorrenti hanno dedotto la mancata valutazione dello stato di necessità come causa esclusiva di giustificazione per l'invasione dell'appartamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, dunque non doveva essere reiterata dopo il differimento; la decisione in rito camerale non partecipato, pur sussistendo una richiesta rituale e tempestiva della difesa, ha determinato una nullità generale intermedia per violazione del principio del contraddittorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso. Sugli altri motivi (es. stato di necessità) la decisione non si è pronunciata nel merito essendo risolto il procedimento sulla questione procedurale.
Norme richiamate
art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
La disposizione emergenziale prevede che la trattazione scritta valga per la decisione dell'appello e che la parte possa chiedere la trattazione orale; tale richiesta, se presentata nei termini (15 giorni liberi prima dell'udienza) e correttamente trasmessa, si riferisce all'intero giudizio di appello e non deve essere reiterata dopo eventuali rinvii
art. 23-bis, l. n. 176/2020
Richiamata dalla Corte d'Appello come base normativa per la riserva di decisione in regime emergenziale; nel caso la Corte aveva invocato la disciplina emergenziale per procedere per via cartolare
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; i ricorrenti avevano invocato la violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento alla mancata valutazione dello stato di necessità
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; consente il riesame per i motivi indicati dagli imputati
Massime di principio
- Una richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, presentata nei termini e tramite i canali telematici previsti, si riferisce alla decisione dell'appello e non deve essere reiterata in caso di differimento dell'udienza; il mancato rispetto di tale richiesta determina nullità per violazione del contraddittorio.
- Se l'appello viene deciso in rito camerale nonostante una richiesta valida e tempestiva di partecipazione orale della difesa, si configura una nullità generale deducibile in cassazione (error in procedendo).
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata per vizio procedurale e rimandare gli atti alla Corte d'Appello per il prosieguo, senza che occorra una valutazione sul merito delle ulteriori censure, se la violazione compromette il diritto di difesa.
- La mancata comunicazione alle parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero o la mancata acquisizione delle conclusioni difensive può integrare violazione del principio del contraddittorio e costituisce profilo rilevante ai fini della nullità del giudizio.
- Le questioni di merito (es. stato di necessità) possono rimanere non trattate se il giudice di legittimità risolve il ricorso sulla base di nullità procedurali rilevanti; tali questioni dovranno essere eventualmente riesaminate in sede di appello nel rispetto delle garanzie difensive.
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