Cassazione Penale, Sentenza n. 17494/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19/01/2021 che li aveva dichiarati colpevoli del delitto di devastazione e saccheggio commesso il 24/01/2015 a Cremona durante una manifestazione non autorizzata e, per Tonin e Codraro, anche della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. I fatti consistono in un corteo durante il quale soggetti travisati hanno lanciato oggetti contro le forze di polizia e danneggiato vetrine, bancomat, telecamere e altri beni pubblici e privati per un ampio tratto urbano. Il GUP aveva in parte assolto (in particolare Esposti per la contestazione dell'art. 4 L.110/1975) e qualificato alcune condotte come resistenza o danneggiamento; la Corte d'appello ha ritenuto che i danneggiamenti fossero indiscriminati, estesi e idonei a turbare concretamente l'ordine pubblico e ha ricondotto le condotte al reato di devastazione. In cassazione i motivi vertevano su errata qualificazione del fatto, insufficiente prova del dolo specifico richiesto per la devastazione e sulla mancata acquisizione di prove (intercettazioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Samuele Tonin confermando la sua condanna per devastazione e gli effetti sanzionatori. Ha, invece, accolto i ricorsi di Giovanni Marco Codraro e Filippo Esposti per vizi di motivazione della Corte d'appello riguardo alla sussistenza del dolo di devastazione in relazione alle loro specifiche condotte: ha annullato con rinvio le decisioni relative a Codraro ed Esposti (in particolare per la mancata spiegazione esaustiva circa la previsione e volontà, da parte loro, dell'evento di devastazione) e disposto nuovo giudizio presso altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Quanto a Esposti la Cassazione ha ritenuto insoddisfacente la motivazione che avrebbe attribuito automaticamente la responsabilità di devastazione alla sua partecipazione organizzativa e all'acquisto di caschi e giubbotti; per Codraro ha ritenuto carente la prova della sua adesione a un programma criminoso in grado di integrare il dolo di devastazione. Per Tonin la Corte ha confermato che le sue azioni materiali, compiute nella fase in cui la devastazione era ormai in atto e rivolte anche contro un ufficio pubblico (comando Polizia municipale), dimostrano consapevolezza e volontà di concorrere alla devastazione.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio)
La Corte ricorda che l'elemento oggettivo consiste in azioni produttive di rovina/danneggiamento vaste, indiscriminate e tali da offendere l'ordine pubblico. Per il dolo è richiesto che l'agente non solo voglia la condotta distruttiva, ma sia consapevole che essa si inserisce in un contesto che la rende concausa dell'evento di devastazione
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Richiamata quale fattispecie alternativa meno grave: danneggiamenti isolati possono essere inquadrati come art. 635 se non emergono gli elementi di vastità e di pericolo per l'ordine pubblico richiesti dall'art. 419
art. 110 e art. 116 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte richiama il principio che la mera partecipazione o l'agevolazione di singoli atti non basta a provare il doppio dolo richiesto per il concorso doloso nella devastazione; è necessaria la prova che l'agente fosse consapevole e volesse contribuire all'evento criminoso nel suo complesso
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto non autorizzato di armi improprie)
Applicata in primo grado e in parte dichiarata estinta per prescrizione; la Cassazione richiama che l'utilizzo o il possesso di strumenti utili al travisamento non è di per sé sufficiente a provare la volontà di partecipare ad una devastazione senza un'adeguata motivazione probatoria
Massime di principio
- Per configurare il reato di devastazione (art. 419) occorre prova di un'offesa ampia, indiscriminata e idonea a turbare concretamente l'ordine pubblico, non solo singoli atti di danneggiamento.
- Il dolo specifico di devastazione richiede che l'agente si renda conto che il suo contributo si inserisce in un piano collettivo volto a causare la devastazione: la semplice partecipazione ai disordini o il possesso di strumenti per travisarsi non basta.
- La condotta materiale compiuta nella fase in cui la violenza e la distruzione sono ormai diffuse e percepite come tali può giustificare più agevolmente l'attribuzione del dolo di devastazione rispetto ad atti isolati compiuti in una fase iniziale o preparatoria.
- La responsabilità per concorso richiede elementi probatori che dimostrino la coscienza e la volontà di concorrere al fine criminoso comune; i giudici di merito devono motivare esplicitamente quando inferiscono tale consapevolezza da atti preparatori o dall'organizzazione della manifestazione.
- Se la Corte d'appello assume una valutazione difforme rispetto al giudice di primo grado su elementi decisivi (ad es. sulle intenzioni o sulla previsione dell'evento), la motivazione deve essere completa e illustrare le ragioni del cambiamento di valutazione, altrimenti la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente contestare la sussistenza del dolo di devastazione sia evidenziando la carenza di prova della previsione dell'evento collettivo sia distinguendo chiaramente tra atti preparatori/organizzativi e un apporto causalmente efficiente alla realizzazione dell'evento devastante.
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