Ordinanza n. 3096/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento Prot. n. 327 del 15/12/2025 di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, notificato in data 07/01/2026 – per evidente errore materiale è riportato sul verbale di notifica 07/12/2025 – adottato dalla Questura di Caserta; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, fondata sull'accertata falsità della dichiarazione di ospitalità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento della Questura di Caserta che ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e comunque connessi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il provvedimento si fonda sull'accertamento della falsità della dichiarazione di ospitalità. Il testo non espone gli ulteriori motivi di ricorso né le specifiche censure dedotte.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire la documentazione istruttoria relativa all'accertamento della falsità della dichiarazione di ospitalità posta a base della revoca, con particolare riferimento alla relazione del Commissariato di Aversa richiamata nel provvedimento impugnato. Ha quindi ordinato all'amministrazione di depositare tale documentazione in tempo utile per la successiva camera di consiglio e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare al 10 giugno 2026. L'ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità della revoca, né sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda un provvedimento amministrativo fondato su un accertamento fattuale non adeguatamente documentato in giudizio, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione istruttoria necessaria per verificare la consistenza dell'accertamento prima di decidere sulla cautela.
- Se il provvedimento impugnato richiama una relazione amministrativa quale fondamento dell'accertamento posto a base della decisione, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare in giudizio tale relazione e gli ulteriori atti istruttori pertinenti.
- L'ordine di deposito della documentazione istruttoria e il rinvio della trattazione cautelare costituiscono una decisione interlocutoria e non implicano, di per sé, una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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