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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 6139 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' impugnava l'avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2008 (notificato il 28/07/2010) con cui l'Ufficio, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva rettificato ricavi e disconosciuto costi ritenuti riconducibili a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da soggetti terzi. L'Ufficio sosteneva l'inattendibilita' della documentazione extracontabile (versamenti/cambio in bianco, timbri e firme non leggibili) e, in presenza di controlli incrociati che evidenziavano incongruenze, aveva operato un accertamento analitico. La societa' eccepiva l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale, la regolarita' dei pagamenti e presentava osservazioni e una consulenza tecnica di parte a sostegno dell'effettuazione dei lavori.

La decisione

La CTP di Messina aveva accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; il Collegio in sede di decisione ritenne l'appello fondato: rilevata carenza e cripticita' della motivazione della sentenza di primo grado e valorizzata la fede privilegiata del p.v.c. della Guardia di Finanza unitamente ai controlli incrociati e alla documentazione extracontabile, il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'atto di accertamento. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia per Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.2

    Richiamata in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza segnala pero' l'autonomia del processo tributario rispetto al penale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.41-bis

    Norma richiamata come base per la rettifica dei redditi d'impresa in presenza di operazioni ritenute inesistenti; utilizzata dall'Ufficio per determinare maggior reddito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, comma 1

    Fattispecie di accertamento analitico in base agli elementi raccolti; norma richiamata a supporto della modalita' di rettifica adottata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.54, comma 5

    Riferimento relativo alla indetraibilita' dell'IVA e alle conseguenze fiscali delle operazioni inesistenti, invocate dall'Ufficio per negare detrazioni indebite.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.19

    Principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA e' subordinato all'affidabilita' dei documenti: fatture inattendibili non danno diritto alla detrazione.

  • Codice Civile, art.2700

    Richiamato per la qualita' probatoria del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza: il p.v.c. e' atto pubblico che gode di fede privilegiata fino a querela di falso rispetto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate)

    Orientamenti consolidati indicano che i controlli incrociati possono legittimare l'accertamento di operazioni inesistenti, che l'onere della prova puo' invertirsi quando l'Amministrazione dimostra presunzioni fondate e che perizia o osservazioni di parte, senza riscontri terzi e coerenti, hanno valore probatorio limitato.

Massime di principio

  • Il p.v.c. della Guardia di Finanza gode di fede privilegiata e puo' costituire base probatoria idonea per un accertamento analitico fino a querela di falso.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche mediante controlli incrociati e documentazione extracontabile, l'inattendibilita' delle fatture e delle registrazioni, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire prove indipendenti e idonee dell'effettiva esecuzione delle operazioni.
  • La mera esibizione di fatture, registrazioni contabili o pagamenti formalmente effettuati non e' sufficiente se emergono indizi di falsita' o incongruenze (es. versamenti in bianco, firme non leggibili).
  • Perizie e osservazioni di parte hanno valore limitato: senza riscontri terzi, indipendenti e coerenti non neutralizzano le risultanze investigative dell'Amministrazione.
  • Il concetto di 'operazioni inesistenti' include non solo l'assenza totale dell'operazione ma anche le divergenze tra la realta' commerciale e la documentazione che possono produrre un'indebita detrazione o un indebito rimborso IVA.
  • La motivazione della sentenza deve essere esplicita e logicamente coerente: decisioni con motivazione criptica o incomprensibile sono suscettibili di accoglimento dell'appello.

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