Sentenza n. 674/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 132/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 548/2023, pubblicata in data 5 dicembre 2023, notificata in pari data e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Nuoro, Sezione lavoro, n. 132/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 132/2023 del Tribunale ordinario di Nuoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a percepire, tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, il beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento complessivo di 2.000 euro oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 5 dicembre 2023, il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione, avendo corrisposto soltanto le spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventualità di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione statale non esegue una pronuncia passata in giudicato che impone il pagamento o il riconoscimento di un beneficio economico, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’amministrazione e dell’inerzia protrattasi oltre il termine di legge giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione allo scadere del termine assegnato e determinando il termine entro cui il commissario deve provvedere.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice che svolge le funzioni commissariali nell’ambito della propria struttura, non spetta un compenso per l’attività commissariale.
- L’eventuale insufficienza degli stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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