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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26448/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato riconosciuto responsabile, in esito a giudizio abbreviato, del reato di detenzione di sostanza stupefacente per uso non personale, relativo a hashish e marijuana. La Corte d'appello, ritenuta un'unica condotta delittuosa ed escluso l'aumento per continuazione ex art. 81 c.p., ha rideterminato la pena inflitta dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 448 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena fosse dipeso dall'impossibilità di escludere l'aggravante dell'ingente quantità, poi effettivamente esclusa nel giudizio abbreviato condizionato a perizia; 2) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per la determinazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione e con duplicazione del medesimo dato fattuale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto illegittimamente fondato sull'esercizio del diritto al silenzio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, ritenuto privo di adeguata motivazione circa l'accresciuta capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, una volta ammesso il rito abbreviato, non è più sindacabile il precedente rigetto della richiesta di patteggiamento, essendo i riti alternativi tra loro incompatibili e non convertibili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità se la determinazione non sia arbitraria o illogica; ha però ribadito che la pena può essere motivata anche con riferimento al dato ponderale e agli altri criteri dell'art. 133 c.p., e che non vi è violazione del ne bis in idem sostanziale quando lo stesso dato venga valorizzato per fini diversi. Il terzo motivo è stato ritenuto nel complesso infondato: la Corte ha corretto la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui valorizzava il silenzio dell'imputato come elemento sfavorevole, ma ha confermato il diniego delle attenuanti generiche perché sorretto implicitamente da altri elementi negativi, quali la tipologia e quantità delle sostanze, il precedente penale e l'assenza di elementi positivi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la recidiva era stata solo formalmente ritenuta, senza aumento di pena né altri effetti concreti, e il ricorrente non aveva dedotto un interesse concreto all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso non personale; la condotta contestata riguardava hashish e marijuana.

  • art. 81 c.p.

    La Corte d'appello ha escluso l'aumento per continuazione, ritenendo un'unica condotta delittuosa.

  • art. 448 c.p.p.

    Il ricorso non può rimettere in discussione il precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena una volta ammesso il rito abbreviato, per l'incompatibilità tra i riti speciali.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamo alla tecnica di sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità nella dosimetria della pena.

  • art. 99, comma 1, c.p.

    La recidiva è stata ritenuta solo nella sua forma semplice, senza aumento di pena.

  • art. 619 c.p.p.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valorizzava indebitamente il silenzio dell'imputato come elemento sfavorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Una volta ammesso il giudizio abbreviato, non è più deducibile in cassazione il precedente rigetto della richiesta di patteggiamento, poiché i riti speciali sono tra loro alternativi e non convertibili.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non arbitraria né manifestamente illogica; la discrezionalità nella dosimetria della pena resta al giudice di merito.
  • Il giudice può motivare lo scostamento dal minimo edittale richiamando gli indici dell'art. 133 c.p., specie quando la gravità del fatto emerga da dati oggettivi come la quantità rilevante di sostanza e la pluralità delle droghe detenute.
  • Lo stesso dato fattuale può essere considerato più volte nella commisurazione della pena, purché per profili e finalità differenti, senza che ciò integri violazione del ne bis in idem sostanziale.
  • L'esercizio del diritto al silenzio o di altre facoltà processuali non può essere valorizzato in senso sfavorevole per negare le attenuanti generiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto anche da motivazione implicita, purché la sentenza dia conto degli elementi essenziali che escludono la meritevolezza di un trattamento più favorevole.
  • Il riconoscimento della recidiva è inammissibilmente censurato se non produce effetti concreti sulla pena o su altri profili della decisione e il ricorrente non deduce un interesse attuale all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneNe bis in idem

Testo integrale

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