Cassazione Penale, Sentenza n. 24808/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proposto)
La controversia
La Corte di appello di Potenza aveva rigettato l'appello del Procuratore generale contro il decreto del Tribunale di Potenza che aveva respinto la richiesta di applicare al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni. Il ricorso per cassazione denunciava, con un unico motivo, la violazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 per motivazione inesistente o solo apparente del decreto di secondo grado. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe stata inesistente quanto all'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, fondato su procedimenti penali relativi a traffico di stupefacenti, ricettazione di autoveicolo, detenzione di armi e munizioni, fino al 2022. Inoltre, sarebbe stata solo apparente la motivazione sulla pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), perché la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del primo giudice sulla provenienza lecita dei redditi, senza confrontarsi con le censure sull'epoca di costituzione dell'impresa, sull'insufficienza dei redditi leciti pregressi e sulla possibile incidenza di proventi illeciti nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una motivazione effettiva e non meramente apparente: la Corte di appello aveva escluso l'attualità della pericolosità sociale sia rispetto alle condotte delittuose richiamate (ferme all'aprile 2022), sia rispetto all'ipotesi di abituale utilizzo di proventi illeciti, rilevando che dall'istruttoria emergevano introiti stabili da attività lecite dal 2022 e che l'appellante non aveva allegato elementi specifici per dimostrare che i proventi illeciti avessero avuto rilievo rilevante nell'avvio dell'impresa. La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorso si limitava a riproporre una critica su elementi anteriori al 2022 senza indicare dati processuali idonei a dimostrare la protrazione della pericolosità negli anni successivi; ha richiamato il principio secondo cui l'attualità della pericolosità sociale richiede fatti concreti, anche non costituenti reato, sintomatici della sua persistenza.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La deduzione di motivazione inesistente o meramente apparente è infondata se il provvedimento impugnato espone una reale ratio decidendi e affronta i profili decisivi dell'attualità della pericolosità sociale.
art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rileva la pericolosità sociale desunta dal vivere, anche in parte, abitualmente con i proventi di attività delittuose; occorre però accertarne l'attualità e la persistenza concreta.
art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La categoria di pericolosità può essere integrata da frequentazioni di pregiudicati e da condotte delittuose in materia di stupefacenti, armi e ricettazione, ma la loro rilevanza richiede che siano attuali o proiettate nel tempo rilevante per il giudizio di prevenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la pericolosità sociale deve essere attuale: non basta la mera risalenza di condotte sintomatiche, occorrendo fatti concreti idonei a dimostrarne la persistenza nel periodo di riferimento.
- La motivazione è solo apparente quando non si confronta con i rilievi decisivi, ma non quando il giudice espone le ragioni del proprio convincimento e valorizza elementi istruttori specifici.
- Chi impugna il rigetto della misura di prevenzione deve allegare e indicare con precisione elementi processuali idonei a dimostrare la prosecuzione della pericolosità oltre il periodo delle condotte già accertate.
- Ai fini dell'attualità della pericolosità sociale possono rilevare anche fatti non costituenti reato, purché siano sintomatici in concreto della persistenza della capacità criminosa o dell'abituale profittamento illecito.
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