Cassazione Civile, Ordinanza n. 28876/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da una società esecutante contro il credito che un consorzio vantava nei confronti del Ministero, assumendo che il Ministero fosse debitore del consorzio a titolo di manleva per i danni derivati da un appalto di opere. Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, instaurato dopo la dichiarazione negativa del Ministero, aveva ad oggetto la verifica dell'esistenza di un credito del consorzio verso il Ministero. Il consorzio, soccombente in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme speciali sul disciplinare tipo e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere necessaria una convenzione tra Ministero e consorzio per far sorgere l'obbligo di manleva, mentre tale obbligo deriverebbe direttamente dalla disciplina applicabile ai rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno; 2) violazione delle medesime norme e omessa considerazione dell'asserito giudicato esterno, lamentando che la Corte d'appello avesse esteso illegittimamente il giudicato formatosi su altra controversia per negare la responsabilità diretta del Ministero; 3) omesso esame di circostanze fattuali decisive, come l'approvazione del progetto, il finanziamento pubblico e l'approvazione delle varianti, ritenute idonee a fondare il diritto alla manleva; 4) ulteriore censura sulla interpretazione del disciplinare tipo e sull'art. 8, deducendo che esso giustificasse il ristoro del consorzio per gli esiti negativi del contenzioso in assenza di sua responsabilità; 5) violazione della norma sul contributo/rendicontazione e omesso esame della produzione della rendicontazione della spesa finale, che il ricorrente riteneva rilevante per superare il rilievo ostativo fatto valere nella dichiarazione del terzo. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibili i motivi che miravano a ottenere una diversa interpretazione del disciplinare tipo senza denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici, ha respinto il motivo sul giudicato chiarendo che la Corte territoriale aveva distinto tra inesistenza del debito risarcitorio diretto e insussistenza della manleva per mancanza di prova della convenzione, ha dichiarato inammissibili le censure che chiedevano un nuovo esame delle prove e ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo perché carente di autosufficienza e comunque non attinente alla ratio decidendi, basata sulla irrilevanza della rendicontazione rispetto al titolo di responsabilità invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda di accertamento del credito verso il Ministero. Ha ritenuto che i primi e quarti motivi fossero inammissibili perché sollecitavano una diversa interpretazione di una clausola del disciplinare tipo, senza indicare la violazione di specifici criteri ermeneutici; il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello non aveva esteso il giudicato oltre i suoi limiti, ma aveva autonomamente escluso la manleva per difetto di prova della convenzione costitutiva; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento delle prove; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la rendicontazione reputata irrilevante rispetto al titolo di responsabilità azionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
norma posta a base del pignoramento presso terzi da cui è scaturito il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
art. 547 c.p.c.
richiamato con riferimento alla dichiarazione del terzo pignorato e alle contestazioni del creditore procedente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha escluso che le doglianze fossero correttamente formulate quando si limitavano a prospettare una diversa interpretazione del disciplinare tipo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio scrutinabile, trattandosi in sostanza di richiesta di nuovo esame del merito.
artt. 1362 e seguenti c.c.
richiamati come canoni legali di ermeneutica negoziale, la cui violazione deve essere specificamente dedotta per censurare l'interpretazione del giudice di merito.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
richiamati a pena di inammissibilità per l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 2, L. 1 agosto 2002, n. 166
richiamato nel quinto motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola di un disciplinare o di un atto negoziale di regolazione del rapporto, quando sia sprovvisto di valore normativo, è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo che deduce violazione di giudicato è infondato quando la sentenza impugnata distingua chiaramente tra una pretesa già esclusa in altro giudizio e una diversa questione, autonomamente decisa, relativa all'inesistenza del titolo dedotto in causa.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: la parte deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, riportandone il contenuto essenziale, se pretende che la Corte ne valuti la decisività.
- È inammissibile il motivo che non attinga la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la critica deve colpire la reale ragione della decisione e non un presupposto solo apparente o secondario.
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