Cassazione Civile, Ordinanza n. 18185/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda l’ammissione allo stato passivo di un credito insinuato in un fallimento dichiarato dopo l’omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della creditrice e ammesso il credito per l’intero importo originario, ritenendo che: a) nel concordato non vi fosse un impegno vincolante della debitrice a pagare i crediti nella misura del 24,95%, ma solo una previsione prognostica; b) essendo il fallimento stato dichiarato senza previa risoluzione del concordato omologato, i creditori potessero insinuarsi per l’intero importo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 161, 180, 184 e 186 l.fall., sostenendo che l’effetto obbligatorio del concordato e la falcidia già determinata avrebbero dovuto limitare l’insinuazione al solo residuo dopo la falcidia; (2) violazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c., deducendo che la proposta modificativa del piano e i relativi allegati contenevano un impegno vincolante della debitrice alla soddisfazione dei chirografari nella misura del 24,95%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto che il giudice di merito non si sia attenuto al corretto criterio di distinzione, in tema di fallimento dichiarato dopo concordato preventivo omologato, tra l’ipotesi in cui al momento del fallimento fosse ancora possibile chiedere la risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. e l’ipotesi in cui tale termine fosse già spirato. Nel secondo caso la falcidia concordataria resta efficace e il credito non può essere ammesso per l’intero importo originario. Il tribunale dovrà quindi riesaminare in fatto se, al momento del fallimento, fosse ancora proponibile la risoluzione del concordato oppure no.
Norme richiamate
art. 161 l.fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 180 l.fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 184 l.fall.
La Corte afferma che l’effetto obbligatorio del concordato nei confronti di tutti i creditori comporta, nei casi rilevanti, la permanenza della riduzione concordataria del credito anche nel successivo fallimento.
art. 186 l.fall.
La possibilità o meno di chiedere la risoluzione del concordato al momento della dichiarazione di fallimento è decisiva per stabilire se il credito debba essere ammesso per l’intero importo o solo per il residuo dopo la falcidia.
art. 1362, comma 1, c.c.
Richiamato per censurare l’interpretazione del contenuto negoziale della proposta concordataria; il testo non espone un principio ulteriore distinto dalla necessità di interpretare la volontà delle parti secondo i criteri legali.
art. 1363 c.c.
Richiamato per sostenere l’interpretazione complessiva e sistematica della proposta e degli allegati concordatari.
Massime di principio
- Nel fallimento dichiarato dopo l’omologazione di un concordato preventivo occorre distinguere se, al momento dell’apertura della procedura fallimentare, sia ancora proponibile la risoluzione del concordato: in tal caso il creditore non resta vincolato alla falcidia concordataria; se invece il termine per chiedere la risoluzione è già scaduto, la riduzione del credito disposta dal concordato continua a produrre effetti e l’insinuazione al passivo va limitata alla misura residua.
- La dichiarazione di fallimento successiva a concordato omologato non comporta automaticamente la riespandersi integrale dei crediti originari: il giudice deve verificare in concreto la fase temporale della procedura e la persistenza o meno dell’effetto esdebitatorio/parzialmente satisfattivo del concordato.
- L’interpretazione del contenuto vincolante della proposta concordataria deve avvenire mediante lettura coordinata del testo della proposta, delle sue modifiche e dei relativi allegati, secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c.
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