Cassazione Penale, Ordinanza n. 18716/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t... (importo non integralmente leggibile nel testo fornito).
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il gravame. L'unico motivo deduceva il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che, benché tale richiesta fosse stata indicata dalla Corte d'appello tra i motivi di appello, in realtà non risultava proposta nell'atto di appello dell'imputato. Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su una domanda mai realmente formulata e che il motivo di ricorso era nuovo, perché prospettato per la prima volta in cassazione, quindi non consentito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile per la prima volta una questione nuova che non sia stata effettivamente devoluta con l'atto di appello.
- Il vizio di omessa motivazione non può essere validamente prospettato se la domanda o la richiesta su cui si lamenta l'omissione non è stata in concreto formulata nel grado precedente.
- La Corte d'appello non ha l'obbligo di pronunciarsi su richieste che non risultano effettivamente avanzate dall'appellante nel relativo atto di impugnazione.
- La novità del motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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