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Sentenza

Sentenza n. 11858/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 134/2025, pubblicata in data 30/01/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso RG n. 2412/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 134/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 134/2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, nella misura nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull’inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché non risultava adempiuto l’obbligo di conformarsi alla sentenza del Tribunale di Roma e l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento né fornito giustificazioni. Ha sottolineato che l’Amministrazione è tenuta a dare piena attuazione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo avere soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, assicurando al ricorrente il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorso in ottemperanza

    Disciplinano l’azione per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di adottare le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al soggetto vittorioso gli effetti pratici favorevoli riconosciuti da una pronuncia giurisdizionale e negati dall’amministrazione mediante inerzia o adempimento inesatto.
  • L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, entro i limiti fissati dal titolo, sulle modalità esecutive.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di qualsiasi giustificazione da parte dell’amministrazione costituita non impediscono l’accertamento dell’inottemperanza quando dal giudicato e dagli atti risulti che l’obbligo non è stato adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato qualora il termine decorra inutilmente.
  • La nomina del commissario ad acta deve essere coordinata con la verifica di eventuali adempimenti sopravvenuti dell’amministrazione, anche se successivi alla scadenza del termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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