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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15134/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Genova con tre motivi: 1) censura sull'attualità della pericolosità sociale, ritenuta ancorata a fatti antecedenti e lontani rispetto alla decisione di primo grado; 2) contestazione della confisca di immobili intestati a Martin Baratto, sostenendo che gli acquisti del 2020 erano giustificati da provvista lecita proveniente dalla vendita di un immobile della madre Olga Bianchi e che la Corte ha valutato erroneamente i costi e la destinazione della plusvalenza; 3) impugnazione della confisca del saldo del libretto postale intestato a Olga Bianchi, costituito da provvista trasferita dal suocero Sandro Baratto (il quale, in giudizio separato, era stato ritenuto non pericoloso al momento della formazione della provvista), con doglianza sull'errata applicazione delle regole probatorie e sulla valutazione della provenienza lecita dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (quindi confermando definitivamente le misure di prevenzione personali e la confisca delle utilità diverse dal saldo del libretto) per difetto di legittimazione o carenza di interesse dei ricorrenti a impugnare, e ha accolto il terzo motivo limitatamente al saldo del libretto postale intestato a Olga Bianchi. Il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato alla Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio solo sulla questione del libretto, perché la motivazione della Corte territoriale era contraddittoria e incomprensibile rispetto alla prova che la provvista proveniva da terzo (Sandro Baratto) già ritenuto non pericoloso. Sono state confermate le altre statuizioni; Valerio e Bryan Baratto condannati alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 1 lettera b), art. 4, art. 16, art. 10 comma 3, art. 27

    Le disposizioni disciplinano i presupposti per le misure di prevenzione personali e reali e limitano il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge (art.10, c.3). L'art.27 richiama la stessa limitazione per le misure reali. La Corte ha applicato tali limiti procedurali nell'esame dei motivi.

  • codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. e), art. 623 comma 1 lett. a)

    Art.606(e) riguarda i motivi di cassazione (tra cui l'illogicità manifesta è esclusa nel rito di prevenzione salvo motivazione inesistente o meramente apparente). Art.623(1)(a) è richiamato in relazione ai limiti del rinvio e alla composizione del collegio per il nuovo giudizio.

  • codice penale

    Gli articoli sono evocati come possibili qualificazioni di condotte (concorso nei reati, truffa) menzionate nel provvedimento di primo grado, ma la confisca non può essere fondata su reati non accertati rispetto al soggetto che ha materialmente detenuto la provvista.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 106 del 15/4/2015

    Richiamata per confermare la legittimità costituzionale della limitazione del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione (ossia che il rimedio è ammesso solo per violazione di legge).

Massime di principio

  • Nei giudizi di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è pertanto molto limitato e può riguardare principalmente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La confisca di prevenzione deve essere adeguatamente motivata e collegata in modo specifico all'intestatario formale del bene: chi non è parte direttamente destinataria della misura sui beni (es. un terzo formalmente intestatario) perde in generale la legittimazione ad impugnare la confisca disposta in capo ad altro soggetto.
  • Quando la provvista confiscata proviene da un terzo già riconosciuto estraneo alla pericolosità (o la cui pericolosità è esclusa), la mera sperequazione reddituale non è sufficiente a giustificare la confisca nei confronti del destinatario formale: occorre dimostrare il collegamento concreto tra le condotte illecite del destinatario e i beni o provare che il trasferimento non era genuino (o che il terzo era fittiziamente prestanome).
  • La valutazione della liceità della provvista richiede prove e motivazioni coerenti e comprensibili: se l'appello conferma che i fondi provenivano da un terzo e la Corte territoriale non spiega adeguatamente perché ciò non esclude la confisca, la decisione è viziata e va annullata con rinvio.
  • Le valutazioni patrimoniali su più membri di un nucleo familiare non possono essere trattate in modo meramente globale per fondare una confisca individuale: il rapporto fra intestazione formale, disponibilità materiale e fonte dei mezzi deve essere analizzato nome per nome.
  • Se la Corte d'appello muta la situazione giuridico-fattuale rispetto al provvedimento di primo grado (es. esclude la pericolosità di un proposto), deve farlo rispettando il contraddittorio e senza alterare ex officio la titolarità dei beni senza dare opportunità di difesa; mancata impugnazione da parte del diretto interessato rende definitiva la statuizione su quei beni.

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