Sentenza n. 175/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: “- della nota del Comune di Bitonto dell'1 ottobre 2018, recante comunicazione di avvio del procedimento di recupero dalla società ricorrente di maggiori oneri espropriativi a conguaglio riguardanti l'attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi; - della Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 1 giugno 2018 con tutti i relativi allegati (inclusi, in particolare, gli Allegati A, B e C alla medesima delibera), menzionata dalla suddetta nota, ivi incluso il rigo della Tabella contenuta nell'Allegato C concernente il lotto della ricorrente, laddove quantifica l'importo che sarebbe dovuto dalla società ricorrente al Comune; - ove occorra (laddove si interpreti la clausola in senso difforme da quanto proposto in ricorso), delle non conosciute deliberazioni di G.C. O di C.C. che hanno approvato lo schema di convenzione nella parte in cui eventualmente abbiano previsto la clausola (o clausola di analogo tenore) secondo cui: “La parte assegnataria è tenuta a rimborsare al Comune gli eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle variazioni in aumento delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nell'intero PIP per effetto di procedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ovvero a modificazioni normative nonché gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni anche per effetto di intervenuto accordo intercorso con il Comune stesso.” - ove occorra, (laddove si interpreti la clausola in senso difforme da quanto proposto in ricorso) dell'art. 3 della convenzione stipulata da parte ricorrente, relativamente alla parte in cui stabilisce che: “La parte assegnataria è tenuta a rimborsare al Comune gli eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle variazioni in aumento delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nell'intero PIP per effetto di procedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ovvero a modificazioni normative nonché gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni anche per effetto di intervenuto accordo intercorso con il Comune stesso.” e di ogni altra parte della convenzione o delle sue premesse recanti analoghe previsioni, anche se inerenti suoli diversi da quelli assegnati; - di ogni altro atto menzionato dai provvedimenti gravati e, comunque, ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. nonché per l'accertamento della non debenza delle somme meglio indicate nella richiesta di pagamento dell'1.10.2018, con le quali il Comune di Bitonto ha chiesto ai ricorrenti il pagamento di maggiori oneri di esproprio, ivi meglio quantificati”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 1° giugno 2018, relativa alla quantificazione e ripartizione dei maggiori oneri espropriativi del PIP, e comunicazione di avvio del procedimento di recupero del 1° ottobre 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, attuale proprietaria di un lotto del Piano per gli insediamenti produttivi, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune aveva preso atto di maggiori oneri espropriativi, pari complessivamente a € 4.680.784,94, approvato i criteri di ripartizione tra gli assegnatari e individuato, per il lotto interessato, un conguaglio di € 32.802,70. È stata inoltre impugnata la successiva comunicazione di avvio del procedimento di recupero e chiesto l'accertamento della non debenza delle somme. La ricorrente contestava, in sostanza, la possibilità di riversare integralmente sugli attuali proprietari i maggiori costi derivanti dalle opposizioni alla stima, dalle transazioni, dagli interessi e dalle spese processuali sostenuti dal Comune nell'acquisizione delle aree, anche alla luce della sopravvenuta rideterminazione delle indennità espropriative secondo il valore venale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di lesività e attualità dell'interesse, sostenendo che la comunicazione di avvio fosse un atto partecipativo e che la deliberazione avesse natura di mero atto di indirizzo; in subordine ha eccepito la tardività del ricorso. Nel merito ha sostenuto la validità delle clausole convenzionali relative alla ripartizione dei maggiori costi, il principio del perfetto pareggio economico e la tempestività dell'azione di recupero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. La comunicazione di avvio del procedimento non è autonomamente impugnabile perché priva di immediata lesività e destinata a consentire la partecipazione dell'interessato prima dell'adozione dell'atto finale di accertamento e richiesta di pagamento. Anche la deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 è stata qualificata come mero atto di indirizzo endoprocedimentale, privo di valenza provvedimentale e di effetti lesivi diretti, poiché si limitava ad approvare il prospetto complessivo, i criteri di ripartizione e le modalità procedurali, rinviando a successivi provvedimenti la comunicazione di avvio e l'adozione degli atti individuali di accertamento e pagamento. Gli effetti lesivi avrebbero potuto prodursi solo con l'eventuale atto applicativo individuale. Il TAR ha aggiunto, ad abundantiam, che, qualora si ritenesse immediatamente lesiva la deliberazione, il ricorso sarebbe comunque irricevibile: la delibera era stata pubblicata all'albo pretorio online dal 15 al 29 giugno 2018 e il ricorso era stato notificato soltanto il 26 gennaio 2021, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza della pubblicazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, nei confronti del Comune; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 35 l. 865/1971
I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167
La disposizione è richiamata dal Comune e dalla deliberazione impugnata quale fondamento del principio del perfetto pareggio economico e dell'obbligo di recuperare dagli assegnatari i costi sostenuti per l'acquisizione delle aree; il TAR non decide nel merito la portata di tale obbligo.
art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000
La pubblicazione all'albo pretorio degli atti del Comune è rilevante, secondo la sentenza, ai fini della conoscenza legale della deliberazione e della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 32, comma 1, l. 69/2009
La pubblicazione online della deliberazione all'albo pretorio comunale è considerata idonea forma di pubblicità legale, dalla cui scadenza decorre il termine decadenziale di impugnazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; non costituisce la ratio decidendi.
art. 43 d.P.R. 327/2001
Richiamato nella clausola convenzionale relativa agli eventuali oneri aggiuntivi dovuti a titolo di risarcimento del danno; la questione non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto partecipativo privo di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile; l'interessato deve contestare l'eventuale lesione con l'atto finale adottato all'esito del procedimento.
- Una deliberazione di Giunta che si limita a prendere atto di una spesa complessiva, approvare criteri generali di ripartizione e impartire indirizzi agli uffici, rinviando a successivi provvedimenti individuali l'accertamento e la richiesta di pagamento, ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva.
- Gli atti programmatici o di indirizzo sono impugnabili solo quando producono effetti diretti, autonomi e immediati; in mancanza di tali effetti, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse, mentre la lesione può essere contestata con l'atto applicativo.
- Quando una deliberazione comunale abbia natura immediatamente lesiva, la sua pubblicazione all'albo pretorio costituisce forma di pubblicità legale idonea a far decorrere il termine per impugnarla, senza necessità di notificazione o comunicazione individuale, salvo che la legge disponga diversamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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