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Sentenza

Sentenza del 23/04/2024 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

FINANZA LOCALE - tickets sanitari - riscossione - termine - prescrizione - decennale - accertamento prodromico - omissione - iscrizione a ruolo - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n.103 2022 0018890000 000 emessa dall'ASL NA3 Sud e affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero di presunti ticket sanitari relativi agli anni 2012, 2013, 2015 e 2018 (importo richiesto €790,83). La ricorrente denunciava: omissione di atti prodromici (avvisi/accertamenti) prima dell'iscrizione a ruolo; violazione del diritto di difesa per mancata e/o irregolare notifica; prescrizione delle pretese; carenza di motivazione e dettagli sul conteggio (interessi, sanzioni, oneri di riscossione); violazioni di trasparenza e privacy; e chiedeva l'annullamento della cartella con condanna al pagamento delle spese.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che mancasse la prova della notifica di atti prodromici da parte dell'ASL (atto di accertamento o inviti bonari) e che l'Agente della riscossione non fosse legittimato passivamente a difendere vizi anteriori all'iscrizione a ruolo. Pur trattando la questione della prescrizione, il Giudice ha affermato che il termine ordinario di prescrizione è decennale salvo norma speciale, ma il motivo decisivo è stato l'assenza di atti prodromici notificati, che ha reso illegittima la cartella e ne ha determinato l'annullamento. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    art.19, comma 3; art.21, comma 2 (secondo periodo)

    art.19(3): gli atti impo­sitivi devono essere contenuti in un atto impugnabile; l'iscrizione a ruolo senza previa notifica di un atto prodromico è viziata. art.21(2): il termine biennale è riferito esclusivamente alle istanze di rimborso (decadenziale) e non è applicabile alla pretesa di riscossione in assenza di norma speciale.

  • Codice civile

    Si applica, in mancanza di norme speciali, il termine ordinario di prescrizione decennale per l'azione diretta a conseguire crediti (quindi per la pretesa di recupero dei ticket sanitari).

  • DPR 602/1973

    Regola la notifica delle cartelle a mezzo raccomandata; la consegna a persona di famiglia o portiere può rendere la notifica valida se risulta dall'avviso di ricevimento, ma serve la prova documentale (relata/AR) per superare contestazioni.

  • Codice di procedura civile

    I vizi di notifica possono essere sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (conoscenza effettiva del destinatario), salvo che non si configuri inesistenza assoluta della notificazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. 23397/2016 e altre (23800/2004; 21555/2005)

    Orientamenti di legittimità richiamati nel processo: la sentenza 23397/2016 conferma l'applicabilità del termine decennale a determinate pretese tributarie in assenza di disciplina speciale; le precedenti (23800/2004, 21555/2005) precisano che il termine biennale/decadenziale riguarda i rimborsi, non la riscossione.

Massime di principio

  • L'iscrizione a ruolo per recupero di contributi/ticket sanitari è illegittima se non è preceduta dalla notifica degli atti prodromici (accertamento o avviso) che consentono il contraddittorio: il ruolo non può sostituirsi al primo atto notificatorio.
  • In mancanza di una norma speciale che fissi un termine diverso, la prescrizione della pretesa di riscossione segue il termine ordinario decennale (art.2946 c.c.); il termine biennale/decadenziale dell'art.21 D.Lgs.546/92 riguarda i rimborsi e non la riscossione.
  • Il concessionario della riscossione (Agente/Riscossione) non è legittimato passivamente a difendere la fondatezza della pretesa quando il vizio dedotto riguarda atti anteriori all'iscrizione a ruolo: il contenzioso sul merito della pretesa spetta all'ente impositore.
  • Difetti formali nella relata o nell'avviso di ricevimento possono integrare una nullità relativa della notifica (sanabile se l'atto ha raggiunto lo scopo), ma per opporre efficacemente tali vizi è necessario produrre prove documentali (relata, AR, ecc.).
  • Per evitare l'annullamento della cartella, l'ente impositore deve documentare e provare l'esistenza e la regolare notifica degli atti prodromici; al contribuente conviene raccogliere e produrre ogni prova rilevante (sentenze favorevoli, certificazioni di invalidità, ricevute, corrispondenze) per contestare la pretesa.
  • Nel dubbio procedurale, i giudici possono compensare le spese di lite quando la controversia presenti profili di complessità e singolarità, ma la prova dell'attività istruttoria e notificatoria dell'ente resta determinante.

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