Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La lite nasce dall'insinuazione al passivo di un credito professionale per incarichi svolti in favore della società poi fallita, in particolare per attività di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato relativi agli esercizi 2015 e 2016. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale di Udine, in sede di opposizione dello stato passivo proposta dalla creditrice, ha ammesso solo il corrispettivo relativo al 2016 e ha negato quello relativo al 2015, ritenendo non assolto l'onere di allegazione e prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni 2015. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che il tribunale avesse illegittimamente fondato la decisione su documenti prodotti tardivamente dall'opponente, oltre il termine perentorio dell'art. 99 l. fall.; che avesse violato l'art. 115 c.p.c. e l'art. 2697 c.c. ammettendo un credito non provato; e che avesse alterato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi e sostenendo di aver documentalmente provato l'esatto adempimento dell'incarico 2015 tramite relazioni al bilancio e rassegna stampa. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale: nei crediti per prestazioni professionali la fonte del diritto è complessa e comprende, oltre al conferimento dell'incarico, anche l'effettivo espletamento dell'attività; nel giudizio di opposizione allo stato passivo le preclusioni di cui all'art. 99 l. fall. impediscono di introdurre nuovi documenti oltre i termini, salvo che il curatore sollevi nuove eccezioni, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. È stato quindi escluso che una mera contestazione, nella memoria di costituzione, dell'assenza di prova dell'esecuzione della prestazione potesse legittimare il creditore a integrare liberamente il proprio corredo probatorio. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché tendeva in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita nel vizio di omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale del fallimento, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società professionista, ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Udine in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che il termine per la produzione documentale nell'opposizione allo stato passivo è perentorio e non può essere eluso sulla base di mere difese del curatore che contestino la prova del fatto costitutivo del credito; il creditore professionista deve provare sin dall'inizio anche l'effettivo svolgimento dell'incarico, non solo il suo conferimento.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
nel giudizio di opposizione allo stato passivo i documenti e i mezzi istruttori devono essere prodotti nei termini degli atti introduttivi; la disciplina è improntata a concentrazione e preclusione, salvo il caso di nuove eccezioni del curatore che giustifichino un termine a difesa per l'opponente
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di documenti tardivamente prodotti e l'asserita decisione fondata su materiale non tempestivamente introdotto
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; per i crediti professionali il creditore deve provare non solo il conferimento dell'incarico ma anche l'effettivo espletamento della prestazione
art. 1460 c.c.
richiamato in via generale per affermare che, quando sia opposta l'eccezione di inadempimento, si invertono i ruoli probatori tra le parti, fermo il principio secondo cui il creditore deve comunque provare il proprio adempimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge relative agli artt. 99 l. fall., 115 c.p.c. e 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per il motivo incidentale sull'omesso esame di un fatto decisivo
art. 96 l. fall.
richiamato per descrivere l'efficacia di giudicato endofallimentare del provvedimento non opposto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del credito professionale, il fatto costitutivo non è integrato dal solo conferimento dell'incarico, ma richiede anche la prova dell'effettivo espletamento dell'attività e della sua entità.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la disciplina dell'art. 99 l. fall. comporta preclusioni rigorose: i documenti e i mezzi istruttori devono essere indicati e prodotti nei termini degli atti introduttivi, senza possibilità di integrazioni successive salvo specifiche esigenze di contraddittorio conseguenti a nuove eccezioni del curatore.
- La mera difesa dell'organo della procedura che contesti l'assenza di prova del fatto costitutivo del credito non equivale a una nuova eccezione idonea a riaprire i termini probatori dell'opponente.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, non la diversa valutazione del materiale probatorio o l'interpretazione dei documenti secondo una lettura alternativa proposta dalla parte.
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