Cassazione Civile, Ordinanza n. 36715/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni da allagamento subiti dall'azienda vivaistica e la condanna al risarcimento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un privato aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda vivaistica a causa di due eventi alluvionali verificatisi nel dicembre 2008 e nel dicembre 2009, che avrebbero provocato lo straripamento di due saie e l'invasione dell'area aziendale per la rottura degli argini, attribuita alla cattiva manutenzione dell'opera idraulica e alla presenza di rovi, alberi e sterpaglie. Il Comune convenuto aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del Tribunale regionale delle acque, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'assenza di responsabilità, sostenendo il carattere eccezionale delle precipitazioni e il caso fortuito. In appello il danneggiato aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna del Comune al risarcimento di circa 90.000 euro. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) incompetenza per materia del giudice adito e devoluzione al Tribunale regionale delle acque; 2) erronea esclusione del caso fortuito ex art. 2051 c.c. in presenza di provvedimenti di calamità naturale e senza puntuale accertamento tecnico-scientifico; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo all'imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi atmosferici e al mancato rinnovo della consulenza tecnica; 4) violazione delle norme in tema di prova e liquidazione del danno per aver la Corte attribuito valore decisivo a una perizia di parte; 5) omesso esame del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., in relazione alla conformazione e manutenzione del fondo; 6) violazione degli artt. 2051 e 2055 c.c. per non avere distinto l'incidenza causale della seconda saia, non di proprietà comunale, e per avere posto l'intero risarcimento a carico del Comune; 7) erronea condanna alle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che: la domanda non investiva scelte di esecuzione o manutenzione dell'opera idraulica, ma il danno da essa cagionato; il fortuito non si presume dallo stato di calamità e richiede prova scientifica di imprevedibilità/straordinarietà, prova che gravava sul custode; il ricorrente non aveva adeguatamente dedotto né la richiesta di rinnovo della c.t.u. né la sua riproposizione in appello; le censure sulla liquidazione del danno erano generiche e in larga parte rivolte a un nuovo apprezzamento del merito; il dedotto concorso colposo del danneggiato era stato comunque esaminato e respinto; quanto alla ripartizione tra più cause/condotte, mancava una rituale domanda di accertamento in funzione del regresso e la censura non scalfiva la ratio della decisione di merito; infine, la doglianza sulle spese era meramente conseguenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 T.U. n. 1775/1933
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; la Corte ne esclude l'applicazione alla controversia perché la domanda non riguarda scelte di esecuzione o manutenzione dell'opera idraulica, ma il danno da essa prodotto.
art. 2, lett. e), T.U. n. 523/1904
Richiamato per fondare la pretesa incompetenza per materia; la Corte ritiene che la lite non verta su profili rientranti nella competenza del Tribunale delle acque.
art. 2051 c.c.
È la norma sulla responsabilità del custode applicata alla fattispecie; il caso fortuito non può desumersi automaticamente dalla dichiarazione amministrativa di calamità naturale e richiede prova dell'imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità delle precipitazioni, da valutarsi con dati scientifici, gravando tale prova sul custode convenuto.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso relativo alla giurisdizione/competenza; la Corte lo esamina e respinge la censura sulla competenza per materia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per le doglianze di omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure perché i fatti erano stati esaminati o perché la critica in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione del merito.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica e alla valutazione della prova; la censura è respinta o dichiarata inammissibile perché non adeguatamente articolata.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e della perizia di parte; la Corte non ravvisa una violazione di legge, ma una critica al merito non consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l'uso della prova atipica; la Corte osserva che la doglianza in realtà mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.
art. 1223 c.c.
Richiamato nella censura sulla liquidazione del danno patrimoniale; la Corte non accoglie la doglianza perché inammissibile e generica.
art. 1226 c.c.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno; la Corte non modifica la valutazione di merito.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore sul danno; la Corte rileva l'inammissibilità della censura per genericità e per difetto di specifica trascrizione degli atti.
art. 1227 c.c.
Richiamato per il dedotto concorso colposo del danneggiato; la Corte ritiene infondata la censura perché il fatto era stato esaminato e perché il ricorrente non aveva adeguatamente coltivato la richiesta di rinnovo della consulenza.
art. 2055 c.c.
Richiamato per la responsabilità solidale tra più autori del danno; la Corte ritiene inammissibile la censura, perché la questione dell'incidenza causale della seconda saia non era stata ritualmente posta in funzione di regresso.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte dichiara inammissibile la censura perché meramente conseguenziale.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte non ravvisa specifici profili di violazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato incidentalmente per osservare che la contestazione della prima ratio decidendi avrebbe richiesto, se del caso, il rimedio della revocazione ordinaria.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., le dichiarazioni amministrative di stato di calamità o emergenza non equivalgono, da sole, a prova del caso fortuito: l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento atmosferico devono essere dimostrate con elementi scientifici e statistici riferiti al contesto specifico della cosa custodita.
- L'onere di provare il caso fortuito incombe sul custode convenuto; questi non può dolersi della mancata acquisizione di dati o accertamenti che avrebbe potuto e dovuto allegare e dimostrare a sostegno della propria difesa.
- In cassazione non è deducibile come vizio di violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a contestare il mancato esercizio di poteri istruttori o a ottenere una diversa valutazione del merito: in tal caso occorre una specifica e rituale critica processuale, con indicazione della richiesta istruttoria e della sua riproposizione nei gradi di merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulti già esaminato dal giudice di merito o quando la censura si risolva nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio.
- La contestazione della liquidazione del danno fondata su una prova atipica o su una perizia di parte richiede una critica specifica, completa e autosufficiente del relativo contenuto; in difetto, la censura si traduce in un inammissibile riesame del merito.
- La ripartizione interna della responsabilità tra più possibili autori del danno, quando sia rilevante in funzione del regresso, deve essere oggetto di un'espressa domanda ritualmente proposta; non può essere ricavata dalle sole eccezioni con cui il convenuto contesti la propria responsabilità verso il danneggiato.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non individua autonome violazioni degli artt. 91 e 92 c.p.c., ma si limita a dipendere dall'asserita erroneità della decisione sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →