Sentenza del 14/11/2018 n. 29294 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società avevano dapprima concesso in affitto i rispettivi rami d'azienda e poi li avevano ceduti a W. L. s.r.l., escludendo formalmente dal compendio aziendale magazzino e pezzi di ricambio, trasferiti separatamente con applicazione dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali beni fossero funzionalmente parte dell'azienda e che l'insieme degli atti realizzasse sostanzialmente una cessione unitaria di ramo d'azienda. Ha quindi rettificato il valore dell'azienda, includendo anche i pezzi di ricambio e l'avviamento, applicando l'imposta di registro proporzionale. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR sul valore dell'avviamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR, che aveva valutato separatamente i diversi contratti e attribuito rilievo alla crisi finanziaria delle società, alla fatturazione separata e al controllo degli organi della procedura concorsuale. Secondo la Corte, ai fini dell'imposta di registro occorre considerare la causa reale e gli effetti complessivi dell'operazione, non il solo contenuto formale dei singoli atti. I beni funzionali all'esercizio dell'impresa, anche se trasferiti con atti separati, devono essere valutati unitariamente; l'avviamento costituisce inoltre parte del valore dell'azienda e deve essere considerato nella base imponibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà rivalutare i fatti secondo tali principi e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4
Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore [...] è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento
Il valore imponibile della cessione d'azienda deve essere determinato considerando il complesso unitario dei beni aziendali e includendo l'avviamento, al netto delle passività rilevanti secondo la legge. Non si deve quindi fare riferimento soltanto ai beni formalmente indicati nel contratto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
L'atto o il collegamento tra più atti deve essere qualificato in base alla causa reale e agli effetti oggettivamente prodotti, privilegiando la sostanza economica e giuridica rispetto alla forma contrattuale o alla frammentazione documentale.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20
L'imposta di registro si collega al negozio e ai suoi effetti giuridici, non al documento considerato isolatamente. Più atti formalmente distinti possono quindi essere assoggettati a imposizione secondo l'effetto unitario finale che realizzano.
Legge n. 212 del 2000, art. 10-bis
La Corte distingue l'abuso del diritto dalla riqualificazione prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986. Per applicare quest'ultimo non è necessario dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche o uno specifico intento elusivo, essendo sufficiente accertare la natura e gli effetti oggettivi dell'operazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omessa decisione sul valore dell'avviamento, che faceva parte del thema decidendum, determina un vizio della sentenza.
Codice civile, art. 1362, comma 2
Nell'interpretazione del negozio possono essere considerate anche circostanze ed elementi di fatto ulteriori rispetto al tenore letterale delle clausole, quando servano a individuare la reale operazione posta in essere.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, più contratti collegati devono essere valutati complessivamente quando, anche se stipulati separatamente o in momenti diversi, realizzano il trasferimento unitario di un'azienda o di un ramo d'azienda.
- La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla causa reale e dagli effetti concretamente prodotti, non dal titolo attribuito dalle parti, dalla forma dei contratti o dalla fatturazione separata dei singoli beni.
- I beni funzionali alla prosecuzione dell'attività, come rimanenze, magazzino e pezzi di ricambio, possono concorrere al valore dell'azienda anche se formalmente esclusi dal primo atto e trasferiti con negozi successivi.
- L'avviamento è normalmente parte del valore dell'azienda ceduta e deve essere considerato nella base imponibile quando risulti concretamente esistente, anche in presenza di una situazione di crisi dell'impresa cedente.
- La presenza di una procedura concorsuale, di difficoltà finanziarie o di ragioni economiche legittime non impedisce di riqualificare fiscalmente l'operazione come cessione d'azienda e non esclude automaticamente l'imposta di registro proporzionale.
- Per applicare il criterio di riqualificazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non è necessario provare un intento elusivo: è sufficiente dimostrare che gli atti, considerati nel loro insieme, producono oggettivamente gli effetti di una cessione aziendale.
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