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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34518/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: (1) nullita'/irregolarita' della notifica del decreto di citazione in appello, presumibilmente effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., e non al domicilio dichiarato dall'imputato; (2) doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art.131-bis c.p., perche' le opere abusive sarebbero di minima rilevanza come ritenuto dal giudice di primo grado; (3) censura circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione/ripristino ex art.31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e presunta violazione del divieto di reformatio in peius poiche' la Corte d'appello avrebbe adottato una motivazione diversa (basata su una precedente fruizione del beneficio dell'art.163 c.p.) rispetto al primo giudice.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato rigettato integralmente. Il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile per difetto di specificita' e perche' il ricorrente non ha allegato la documentazione attestante la dichiarazione di domicilio nè provato l'erronea notificazione, richiamando il principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile per aspecificita', in quanto la Corte d'appello ha offerto motivazioni congrue e puntuali sul mancato riconoscimento della causa di non punibilita' (valutazione dell'offensivita' e delle caratteristiche dell'abuso). Il terzo motivo e' stato respinto come infondato: la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.165, comma 2, cod. pen. (sospensione condizionale subordinata a obblighi quando il beneficio e' gia' stato fruito), e ha chiarito che il giudice d'appello puo' adottare una motivazione diversa da quella del primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non arrechi un concreto pregiudizio ai diritti della difesa. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020 e art.8 D.L. 198/2022

    Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamate per registrare la modalita' di trattazione del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Criterio di motivazione della cassazione relativo a violazione di norme sulla formazione dell'atto; usato come titolo del primo motivo di ricorso

  • art. 171 c.p.p.

    Norma sulla notificazione degli atti processuali; richiamata nella censura relativa alla notifica del decreto di citazione in appello

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, c.p.p.

    Previsione sulla nomina e comunicazioni al difensore d'ufficio e sulla possibilita' di notificare alcuni atti al difensore; il ricorrente sosteneva che la notifica fosse stata fatta al difensore anziche' al domicilio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte d'appello ha motivato il rigetto ritenendo che l'intervento abusivo non fosse di entita' tale da configurare la tenuita' dell'offesa

  • art. 31, comma 9, D.P.R. n.380/2001

    art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001

    Norma urbanistica che prevede l'obbligo di demolizione e ripristino in determinate ipotesi; il ricorrente contestava la subordinazione della sospensione condizionale a tali adempimenti

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina il precedente godimento della sospensione condizionale della pena; rilevante perche' la Corte d'appello ha motivato la subordinazione della sospensione alla rimozione delle conseguenze del reato perche' il ricorrente aveva gia' fruito del beneficio

  • art. 165, comma secondo, cod. pen.

    Prevede che chi ha gia' usufruito della sospensione condizionale debba ottemperare a specifici obblighi (tra cui eliminazione delle conseguenze dannose); applicata dalla Corte d'appello per giustificare la condizione imposta

  • principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione (art.165-bis disp. att. c.p.p.)

    art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Onere della parte in cassazione di allegare copia degli atti necessari a dimostrare le proprie doglianze; il ricorrente non ha prodotto l'atto attestante la dichiarazione di domicilio

  • art. 521 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Norma sul divieto di reformatio in peius nei confronti dell'imputato; la Corte ha richiamato giurisprudenza che delimita il divieto alla parte dispositiva della sentenza e non alle motivazioni

Massime di principio

  • In cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: documenti e prove a sostegno delle censure (es. dichiarazione di domicilio, attestazioni di notifica) vanno allegati all'atto di impugnazione o il motivo rischia l'inammissibilita'.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art.131-bis c.p.) richiede una motivazione concreta e specifica sulla ridotta offensivita'; l'asserzione generica sulla minima rilevanza non e' sufficiente se il giudice ha fornito elementi contraddittori e valutazioni sull'offensivita'.
  • Quando l'imputato ha gia' usufruito della sospensione condizionale (art.163 c.p.), la sua nuova concessione puo' essere subordinata all'adempimento di obblighi (art.165, comma 2 c.p.), compreso il ripristino dello stato dei luoghi; il giudice d'appello puo' applicare tale disciplina anche se il primo grado aveva motivato la condizione su basi diverse.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela il trattamento sanzionatorio (dispositivo della sentenza) e non impedisce al giudice d'appello di adottare motivazioni diverse da quelle del primo grado, purché la nuova motivazione non introduca elementi imprevedibili che ledano i diritti della difesa.
  • Le censure generiche o di scarsa specificita' sono frequentemente dichiarate inammissibili in cassazione; e' necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito per dimostrare vizi di motivazione, contraddittorieta' o manifesta illogicita'.
  • In materia di reati urbanistici e paesaggistici, la valutazione sull'entita' dell'intervento e sull'offensivita' e' assai fattuale: per ottenere il riconoscimento della tenuita' bisogna fornire elementi tecnici e probatori che dimostrino la modesta incidenza dell'abuso.

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