Cassazione Penale, Sentenza n. 4816/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale per il reato di truffa (riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 641 c.p.). Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che si era trattato di un mero inadempimento civile (visto il consueto uso di assegni in garanzia e la possibilità per la parte offesa di accertare la solvibilità). Con il secondo motivo si sostiene la mancata prova della responsabilità di Benazzo, atteso che Bartoli avrebbe ammesso la responsabilità esclusiva essendo addetta alla contabilità e dunque a conoscenza della situazione patrimoniale e delle difficoltà aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le censure riproducessero argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che dagli elementi processuali emergeva uno stato di evidente difficoltà economica della società sin dal 2012, l'assunzione di obbligazioni anche dopo il trasferimento della sede legale in Bulgaria, l'assenza di provvista sui conti sui quali erano tratti gli assegni e versamenti successivi modesti compatibili con l'intento di non adempiere. Ha ribadito inoltre che Benazzo era il soggetto principale nelle trattative e nella gestione del rapporto, contribuendo consapevolmente alla condotta. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
La vicenda è stata riqualificata in base a tale norma dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che gli elementi descritti in motivazione fossero compatibili con la fattispecie così riqualificata
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020)
Norma richiamata per le modalità di esame del ricorso in Cassazione; la Corte ha esaminato il ricorso nelle forme previste dalla disposizione
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Richiamata come norma applicativa per l'esame del ricorso alla luce delle modifiche procedurali intervenute
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la colpa ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre argomentazioni già svolte in precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sono in genere considerati reiterativi e possono essere dichiarati inammissibili
- Elementi quali stato di difficoltà economica protratto, trasferimento della sede societaria all'estero, assenza di provvista sui conti sui quali sono emessi assegni e versamenti successivi di importo esiguo possono essere valutati come indizi della consapevole assunzione di obbligazioni con il proposito di non adempiere, distinguendo il reato di truffa dal mero inadempimento civile
- L'ammissione di responsabilità di un imputato non esclude automaticamente la responsabilità di altri se gli atti procesuali e la motivazione di merito evidenziano il ruolo attivo e decisivo degli altri soggetti nella trattativa e nella gestione contrattuale
- In ricorso di cassazione è necessario fornire una critica puntuale e specifica della motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di nuovi elementi o di un'effettiva confutazione logico-giuridica della decisione di merito espone al rischio di inammissibilità
- La Corte può irrogare sanzioni economiche (ex art. 616 c.p.p.) in caso di ricorsi infondati o presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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