Cassazione Penale, Sentenza n. 38513/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativo al capo 78, ritenendo assente la motivazione sul periculum in mora e dichiarando che tale carenza non era integrabile dal giudice del riesame. Il ricorrente sostiene che il decreto del Giudice per le indagini preliminari conteneva invece un paragrafo specifico intitolato "il periculum in mora" (pagg. 106 e ss.) con considerazioni sulle ragioni per cui i beni avrebbero potuto essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, sicché la motivazione non era assente e il Tribunale avrebbe potuto e dovuto integrare la motivazione ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite "Ellade" secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alla necessita di anticipare l'effetto ablativo della confisca. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che distingue tra motivazione del tutto assente, che comporta nullità e non è integrabile dal giudice del riesame, e motivazione concisa o desumibile da atti, che invece può essere integrata dal tribunale in riesame. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il decreto del GIP avesse assolto l'onere motivazionale con un paragrafo specifico sul periculum in mora; pertanto l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il sequestro per mancanza di motivazione è stata annullata. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il provvedimento deve contenere la motivazione anche sul periculum in mora in relazione all'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Rinvio al procedimento di riesame: disciplina le conseguenze dell'impugnazione in ordine al potere del tribunale del riesame; utilizzata per motivare la competenza e i poteri del giudice del riesame in materia di misure reali.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Stabilisce che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi costitutivi della misura; da intendersi in combinato disposto con art. 324, comma 7.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, "Ellade"
Principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve dare concisa motivazione del periculum in mora; la motivazione può essere modulata in rapporto al bene e può essere desunta anche tramite redazione per relationem da altri atti.
Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, "Capasso"
Affermato il principio che, nel riesame di misure cautelari reali, il tribunale può annullare il provvedimento se manca la motivazione o l'autonoma valutazione degli elementi a fondamento; chiarisce i limiti del potere integrativo del giudice del riesame.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione esplicita e, almeno in forma concisa, sul periculum in mora: va spiegato perché non si può attendere la definizione del processo senza vanificare l'effetto della confisca.
- La motivazione sul periculum in mora può essere concisa e desumibile anche per relationem da altri atti del procedimento (es. richiesta del PM, atti di polizia giudiziaria), purché effettivamente presente e non meramente formale.
- Il tribunale in funzione di giudice del riesame può integrare carenze motivazionali solo quando la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente; se la motivazione è totalmente mancante il tribunale deve annullare il provvedimento.
- Per i beni la cui stessa detenzione o uso costituisce reato, la giurisprudenza ammette che la motivazione possa concentrarsi sull'appartenenza del bene alla categoria dei confiscabili ex lege, con minore necessità di elaborare rischi di dispersione.
- Prassi operativa: il PM e il GIP dovrebbero sempre inserire un paragrafo esplicito sul periculum in mora che indichi i concreti rischi di modifica, dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione dei beni; la difesa, per contro, può sollevare la carenza motivazionale ma dovrà dimostrare che la motivazione è del tutto assente per ottenere l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →